Gli accordi di ristrutturazione prevedono un accordo tra debitore e creditori al fine di superare la crisi.

Gli accordi di ristrutturazione del debito

Le premesse del nostro ordinamento

Gli accordi di ristrutturazione del debito sono il risultato di una lunga evoluzione del nostro ordinamento. I più autorevoli cultori del diritto fallimentare hanno auspicato l’introduzione del nostro ordinamento di strumenti che fungessero da allerta in ordine alla crisi dell’impresa. Questo per intervenire a fronte dell’inerzia degli imprenditori stessi, quando le loro imprese siano in uno stato di crisi reversibile e, in particolare, limita il loro diritto di amministrare il loro patrimonio, investito nell’impresa.

Tale riforma era rimasta inevasa: innanzitutto, gli imprenditori non accettano le interferenze esterne nella gestione dell’impresa; poi, la complessità nel rilevare gli indici di sofferenza, di una gravità tale da giustificare il superamento di tale opposizione; l’esitazione dei soggetti che avrebbero dovuto certificare lo stato di crisi dell’impresa.

Tale fase di stallo è stata superata ed ora il legislatore ha introdotto le procedur di allerta, ossia gli accordi di ristrutturazione dei debito, disciplinate nel nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza, per evitare la liquidazione del soggetto passivo

La privatizzazione dell’insolvenza

Il Parlamento Italiano, con il d.l.14 marzo 2005, ha introdotto nel codice fallimentare “l’accordo di ristrutturazione dei debiti”, finalizzando così la soluzione extragiudiziale della crisi, senza incardinare presso i Tribunali territorialmente competenti le procedure concorsuali. Evitando di aggravare sia le risorse pubbliche che il carico di lavoro degli operatori giudiziali.

Con tale testo normativo, è stato introdotto in Italia, il concetto di privatizzazione dell’insolvenza, ovvero di mettere a disposizione una procedura tale da soddisfare i creditori e sostenere il debitore. La finalità di questi interventi è quella di preservare l’azienda stessa, senza che gli interessi privati prevalgano.

Pertanto, le nuove fattispecie di procedure seguono questa impostazione. In caso di esito negativo, la non applicabilità dell’azione revocatoria e l’apertura di una procedura concorsuale coattiva.

Le problematiche della privatizzazione

L’intervento del legislatore, prevedendo la possibilità dell’accordo stragiudiziale, non risulta sufficiente a fornire garanzie ai creditori aderenti all’accordo. Sussistono diversi aspetti critici, che qui si segnalano. Il primo è l’instabilità dell’assetto del rapporto fra le parti, qualora sopravvenga la liquidazione giudiziale, comportando il venir meno dell’atto negoziale. Il secondo è la mancanza di un regime che renda insensibile il patrimonio alle azioni dei creditori estranei alla stipulazione dell’accordo. Il terzo punto è il mancato coinvolgimento di tutti i creditori, comportando un aggravio dal punto di vista oneroso in capo al debitore insolvente/in crisi. Il quanto è che il mancato successo o liquidazione giudiziale, comporta delle responsabilità anche penali, come la concessione del credito o la bancarotta preferenziale.

Al fine di attenuare i rischi ivi elencati, il legislatore ha introdotto i piani attesti, gli accordi di ristrutturazione ed il concordato preventivo.

La soluzione intermedia: gli accordi di ristrutturazione dei debiti

Gli accordi di ristrutturazione, prevedono un accordo raggiunto dal debitore, con una determinata schiera di creditori, per un nuovo assetto del loro rapporto, al fine di superare la crisi. L’accordo viene qualificato dal tribunale, con il decreto di omologazione, non potendo i creditori attivarsi con la revocatoria ed incardinare azioni che comportino l’irrogazione di sanzioni civili o penali.

Queste procedure si collocano in una posizione intermedia, poiché è prevista la protezione dalle azioni esecutive e cautelari, nonché l’intervento dell’organo giurisdizionale, predisponendo l’omologazione, nonché la previsione di trattare in modo peculiare i crediti riuniti in categorie.

Tali benefici sono previsti dalla legge, affinché sia i creditori, che il debitore possano privilegiare l’utilizzo di questi strumenti ed il tribunale possa accertare la sussistenza dei requisiti, in virtù del raggiungimento dell’accordo privato.

Si segnala, altresì, il contenuto dell’art. 61 CCI, che prevede al debitore la richiesta di estendere, in maniera coattiva, l’accordo concluso con la maggioranza qualificata anche alle altre categorie dei creditori.

Dott. Enrico Alfieri

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