Con una recentissima pronuncia, il Tribunale di Milano (sez. VII , 12/03/2020 , n. 2117) ha espresso il seguente principio: “Nel caso in cui l’appaltatore non abbia portato a termine l’esecuzione dell’opera commissionata, restando inadempiente all’obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 c.c. , mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l’opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti”.
Il caso trae origine da un atto di citazione notificato da una società per sentire accertare il proprio diritto al pagamento del corrispettivo dei lavori di ristrutturazione eseguiti presso le ville di proprietà della convenuta.
La attrice ha dedotto di avere ricevuto l’incarico di eseguire i lavori indicati nel preventivo di massima redatto dalla ditta ed accettato dalla convenuta e di avere eseguito le opere in parte nel 2013 ed in parte nel marzo 2014 quando era stata fatta un’altra trasferta per completare i lavori e per eseguire la bonifica del seminterrato con funzione di vespaio da cui risaliva umidità.
Secondo la prospettazione attorea, la ditta non aveva potuto ultimare i lavori di bonifica per fatto della committente che non aveva consentito l’accesso degli autocarri per il trasporto del materiale.
Si è costituita la convenuta che ha chiesto il rigetto della domanda attorea. In particolare la convenuta ha dedotto che nel corso dei lavori erano sorte varie problematiche circa la buona esecuzione delle opere in quanto la piscina era stata solo rappezzata e non rifatta, vi erano perdite, malfunzionamenti, rotture ed infiltrazioni e persisteva il problema dell’umidità.
Inoltre ha contestato la contabilità dei lavori prodotta dall’impresa in quanto unilateralmente redatta dalla stessa e non corrispondente al reale avanzamento dei lavori.
In via riconvenzionale, la convenuta ha chiesto l’accertamento della risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della convenuta e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni derivanti dai vizi dell’opera o in subordine alla riduzione del corrispettivo.
Il risvolto del principio sposato dal Tribunale di Milano, che nel caso di specie ha accolto parzialmente la domanda attorea, non è secondario: in caso di omesso completamento dell’opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell’appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. che, per l’appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell’opera.