I. AUTORICICLAGGIO: LA LEGGE 15 DICEMBRE 2014, N. 186
Il reato di Autoriciclaggio viene introdotto dalla Voluntary Disclosure (articolo 648-ter.1, c.p.).
Pene gravi vengono comminate a chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce o impiega denaro, beni o altre utilità – provenienti dal medesimo reato – in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o comunque speculative.
Di grande rilevanza è poi l’inclusione nel novero dei reati-presupposto previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che determina un nuovo e più gravoso titolo di responsabilità per gli enti e società commerciali nel caso di illecito reimpiego di attività economiche nel proprio interesse o vantaggio, da parte di organi apicali o soggetti ad essi subordinati.
II. LA SENTENZA 7 GENNAIO 2015 N. 7331 DELLA CORTE DI CASSAZIONE, V SEZ. PENALE
In tema di bancarotta per distrazione, l’amministratore – indipendentemente dal fatto che egli sia dotato o meno di delega – è penalmente responsabile ex art. 40, comma 2, del codice penale, per la commissione dell’evento distrattivo di cui era a conoscenza – anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi – e che, pur potendo, non ha scongiurato; l’art. 2392 del codice civile sancisce, infatti, la responsabilità per quanti essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli non si siano attivati per impedire il compimento dell’evento pregiudizievole – senza precisare le modalità dell’acquisizione della informazione sul fatto illecito o ingiustamente pregiudizievole.