Azione di inefficacia ex art. 44 Legge fallimentare: sentenza di fallimento produttiva di effetti a partire dall’ora “zero” e legittimazione passiva

Un Fallimento proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c., avente ad oggetto l’accertamento della inefficacia – ai sensi della L. Fall., art. 44 – nei confronti della massa dei creditori, dei pagamenti eseguiti dalla società con addebito sui propri conti bancari lo stesso giorno in cui era stata dichiarata fallita, a favore di una Srl.

Il Fallimento chiedeva altresì la condanna della banca alla restituzione della complessiva somma  corrispondente ai pagamenti inefficaci.

Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., rigettava la domanda del Fallimento avendo fornito prova la banca, attraverso la certificazione della CCIAA, che i pagamenti erano stati  eseguiti in orari anteriori a quello in cui la sentenza dichiarativa di fallimento era stata annotata nel registro delle imprese, con efficacia verso i terzi, ai sensi della L. Fall., art. 16, comma 2 e art. 17, comma 2, come sostituiti dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007n. 169.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza, in totale riforma della decisione di prime cure:

– dichiarava inefficaci i pagamenti, applicando il principio giurisprudenziale per cui gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento venivano a prodursi, tanto per le parti quanto per l’opponibilità ai terzi, alla ora “0” dello stesso giorno di deposito della sentenza, interpretazione fornita dalla Corte di legittimità in assenza di espressa disposizione legislativa che attribuisse rilevanza anche all’ora – oltre che alla data – di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ai sensi dell’art. 133 c.p.c., ovvero all’ora della iscrizione della stessa nel registro delle imprese, ai sensi della L. Fall., art. 17, comma 2 e non sussistendo valide ragioni per diversificare il trattamento delle due ipotesi.
La Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 7477 del 20/03/2020, ha statuito che non vi è ragione di discostarsi dal principio di diritto secondo cui, in mancanza della

prescrizione legale, tra gli elementi di individuazione della data della sentenza dichiarativa di fallimento, anche dell’annotazione della ora in cui la decisione è stata emessa, l’efficacia della sentenza inizia dalla prima ora di quel medesimo giorno (ora zero) e, pertanto, il fallito resta privo dell’amministrazione e della disponibilità dei beni e debbono ritenersi inefficaci gli atti dallo stesso compiuti e i pagamenti a lui effettuati, dal suddetto inizio di quella giornata, indipendentemente dall’ora in cui tali atti siano stati eseguiti.

Prosegue la Corte, “In tema azione di inefficacia ex articolo 44 Legge fallimentare per pagamenti effettuati dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, se i pagamenti sono avvenuti tramite bonifico bancario, l’azione dichiarativa dell’inefficacia deve essere rivolta nei riguardi del terzo creditore-accipiens quale unico legittimato passivo, in quanto diretta a privare l’atto giuridico di pagamento dell’effetto estintivo del debito”.

 La banca -delegata (alla quale il fallito ha dato ordine di bonifico) rimane estranea al rapporto obbligatorio tra il fallito e il terzo creditore e non è quindi destinataria né dell’azione di inefficacia, né dell’azione di condanna alla restituzione.

Autore: Avv. Daniele Enrico Paci, LSC Lex

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