L’obiettivo è di dare benefici alle Imprese con difficoltà finanziarie per evitare il l’insolvenza, attraverso misure premiali.

I benefici per le Imprese con difficoltà finanziarie: chi e come si possono ottenere

I benefici per le Imprese con difficoltà finanziarie

L’obiettivo del nuovo Codice della Crisi d’Impresa è quello di dare benefici alle Imprese aventi difficoltà finanziarie, per evitare il manifestarsi dell’insolvenza. Per raggiungere gli obiettivi prefissati, il Legislatore ha previsto le cosiddette misure premiali per l’Imprenditore che si attiva tempestivamente al fine di evitare un aumento del dissesto patrimoniale.

Soggetti beneficiari

Secondo il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza tutti gli Imprenditori, sia rientranti nella categoria commerciale che in quella agricola, possono beneficiare di queste misure. Questi Imprenditori devono versare “in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa” e procedere in maniera tempestiva all’apertura della procedura di composizione negoziata della Crisi.

Le Imprese con difficoltà finanziarie per avere i benefici, devono fare la segnalazione all’Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa in maniera spontanea.

I benefici previsti

Il Codice all’art. 25-bis individua quelli che sono i benefici, anche cumulabili tra loro, qui di seguito riportati:

  • Riduzione degli interessi: gli interessi maturati sono ridotti alla misura legale;
  • Riduzione delle sanzioni tributarie: qualora il termine per il pagamento scada, dopo l’istanza del debitore fatta per accedere alla procedura, le sanzioni tributarie sono ridotte;
  • Riduzione di sanzioni ed interessi su debiti tributari: le sanzioni e gli interessi sono ridotti della metà nella procedura di regolazione della crisi aperta successivamente;
  • Rateizzazione somme dovute all’Agenzia delle Entrate: quando è individuata una soluzione idonea per il superamento della situazione di squilibrio economico, l’Agenzia delle Entrate consente all’Imprenditore un piano di rateizzazione, per un massimo di 72 rate, delle somme dovute. Nel caso di apertura della liquidazione giudiziale o qualora venga mancato il pagamento di una rata, decade il beneficio; e
  • Previsione di termini più lunghi per la proposta di concordato preventivo: il termine fissato per il deposito di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione è prorogato per un termine pari al doppio a quello previsto dal Giudice.

L’art. 25-bis all’ultimo comma indica che, qualora operi una successiva procedura di liquidazione giudiziale oppure nel caso in cui avvenga un accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni previste, facendo così decadere i benefici di cui poteva godere l’Imprenditore.

Autore: Dottor Federico Larghi

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