Beni e tecnologie duali vengono definiti dal Ministero dello Sviluppo
Economico: “quelli utilizzabili in applicazioni civili ma anche nella
produzione, sviluppo e utilizzo di beni militari”.
Dato il contesto storico nel quale ci si trova e la pericolosità
intrinseca degli stessi, la loro esportazione è assoggettata ad un
sistema di controllo molto stringente, regolamentato attraverso un
sistema comune di norme a livello comunitario volto a regimentarne la
circolazione all’interno dell’ambito territoriale della Unione ma anche
all’esterno della stessa, in particolare verso quei Paesi considerati
particolarmente sensibili su questo tema.
In questo senso, la disciplina normativa di riferimento è dettata da:
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1375 della Commissione del 29 luglio 2016, che modifica il Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;
- Regolamento delegato (UE) n. 2420/2015 della Commissione del 12 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso;
- Regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione del 22 ottobre 2014, che modifica il Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso;
- Regolamento (UE) N. 599/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso;
- Regolamento (UE) n. 388/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009;
- Regolamento (UE) n. 775/2014 della Commissione del 16 luglio 2014 recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
- Regolamento (UE) n. 1352/2011 della Commissione del 20 dicembre 2011 che modifica il Regolamento CE n. 1236/2005 relativo al commercio di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, degradanti o inumane.
A livello interno invece la normativa più rilevante è dettata dal D.
Lvo 2003 n. 96, il quale prevede il regime autorizzativo necessario per
l’esportazione all’estero di prodotti a duplice uso, stabilendo, in caso
di violazione, delle pene sino a sei anni e una multa sino a 250.000
Euro.
La Corte di Cassazione si è occupata solamente in un’occasione della
tematica, in particolare, nella sentenza della sez. III, 09/10/2008, n.
43818 si è stabilito che:
“In tema di reato d’effettuazione d’operazioni d’esportazione di
prodotti e tecnologie a duplice uso senza la prescritta autorizzazione –
rientrano nella nozione di “operazioni d’esportazione” tutti quegli
atti che precedono l’uscita del prodotto dal territorio doganale e che
siano funzionalmente rivolti ad effettuare l’uscita medesima, quali la
dichiarazione d’esportazione, l’esibizione della documentazione alla
dogana e l’introduzione del prodotto in dogana”.
Soggetto attivo dei reati de quibus può essere qualsiasi persona fisica o
giuridica che ha reso una dichiarazione d’esportazione e, in
particolare, qualora si tratti di persona giuridica, potranno essere
chiamati a risponderne sia gli amministratori delegati sia quelli privi
di delega ai quali viene estesa la responsabilità in virtù della
posizione di garanzia che trova fonte negli articoli 2381 e 2392 c.c.
Cassazione penale Sezione III sentenza 43818 del 9 ottobre 2008
Archivio selezionato: Massime Autorità: Cassazione penale sez. III Data: 09/10/2008 n. 43818 Fonti: CED Cassazione penale 2008 Classificazioni: DOGANA – Reati doganali – – in genere In tema di reato d’effettuazione d’operazioni d’esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso senza la prescritta autorizzazione (art. 4, comma quinto, L. n. 422 del 2000), rientrano nella nozione di “operazioni d’esportazione” tutti quegli atti che precedono l’uscita del prodotto dal territorio doganale e che siano funzionalmente rivolti ad effettuare l’uscita medesima, quali la dichiarazione d’esportazione, l’esibizione della documentazione alla dogana e l’introduzione del prodotto in dogana.
Utente: SALVATORE LUISE
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Cassazione penale Sezione III sentenza 43818 del 9 ottobre 2008
Archivio selezionato: Sentenze Cassazione penale
Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 09/10/2008
n. 43818
Classificazioni: DOGANA – Reati doganali – – in genere
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto – Presidente –
Dott. PETTI Ciro – Consigliere –
Dott. TARDINO Vincenzo Luig – Consigliere –
Dott. GENTILE Mario – Consigliere –
Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) B.R. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 12/12/2007 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott.
AMORESANO SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D’Ambrosio Vito
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Porreca Eustacchio che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Fatto
Utente: SALVATORE LUISE
OSSERVA
1) Con sentenza del 12.12.2007 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del
Tribunale del 14.11.2002, con la quale B.R. era stato condannato, previa concessione delle
circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 18.000,00 di multa per il reato di cui al D.Lgs.
n. 89 del 1997, art. 7 perchè, quale legale rappresentante della s.p.a. Italchimici, effettuava attività
di esportazione di 243 fusti di cianuro (massa netta Kg.
12.150) senza la prescritta autorizzazione ministeriale, essendo detto prodotto chimico
contemplato nell’allegato 1 del reg. CE 3381/94 che istituisce un regime di controllo sui beni a
duplice uso.
Premesso che la norma applicabile è la L. n. 422 del 2000, art. 4 e non quella riportata nel capo di
imputazione e che i 243 fusti di cianuro erano stati presentati in dogana ai fini dell’esportazione
dallo spedizioniere GMT, mandatario della Italchimici, con regolare fattura, dichiarazione di
esportazione e documentazione indicante la natura del bene da esportare, ritiene la Corte che le
“operazioni di esportazione” di cui alla normativa contestata debbano comprendere anche le
operazioni prodromiche alla esportazione e ad essa funzionalmente collegate.
La conferma si ricava dall’art. 2, lett. c) del regolamento CE n. 1334/2000 che definisce
esportatore qualsiasi persona fisica o giuridica per la quale è resa una dichiarazione di
esportazione (dichiarazione che presuppone necessariamente atti prodromici). Lo stesso
regolamento all’art. 2, lett. d) definisce la dichiarazione di esportazione come l’atto con il quale
una persona manifesta, nelle forme e nelle modalità prescritte, la volontà di sottoporre un prodotto
a duplice uso al regime di esportazione.
Secondo la Corte, quindi, nel concetto di operazioni di esportazione rientrano certamente la
dichiarazione di esportazione, l’approntamento e l’esibizione della documentazione alla dogana,
l’introduzione del prodotto in dogana.
Siffatte operazioni sono state poste in essere senza la prescritta autorizzazione ministeriale, per cui
è configurabile il reato contestato.
Aggiunge la Corte che se, come sostenuto dall’appellante, le espressioni “esportazione” ed
“operazioni di esportazione” siano concettualmente identiche, non si spiegherebbe il motivo per
cui il regolamento abbia usato espressioni diverse.
Laddove la natura del prodotto lo richieda (possibilità anche di un uso bellico) viene quindi
apprestata una tutela avanzata (autorizzazione ministeriale alle operazioni di esportazione) con
anticipazione della soglia di punibilità.
I giudici di merito escludono, infine, che possa definirsi operazione di esportazione solo quella
posta in essere dopo l’ammissione al regime di esportazione perchè ci si troverebbe in presenza di
un reato impossibile (le autorizzazioni necessarie, ai sensi dell’art. 12, del regolamento CE,
debbono essere, infatti, già prodotte al momento dell’accettazione).
Ritiene, poi, la Corte che il dolo (generico) richiesto dalla norma non venga meno per avere il
legale rappresentante della Italchimici delegato ad altri la cura del settore chimico, dal momento
che obbligato all’osservanza del precetto è, comunque, il medesimo legale rappresentante (a parte
il fatto che non vi è prova di una delega formale). E’ del tutto inverosimile, in ogni caso, che
dell’esportazione di ben 243 fusti di cianuro di potassio il B. non si sia occupato direttamente.
Infine, secondo la Corte territoriale sono da escludere l’errore determinato da fatto altrui (non
essendo stato certamente indotto da altri) e l’ignoranza scusabile della legge (potendo, con la
normale diligenza, un soggetto operante nel settore venire a conoscenza degli adempimenti
richiesti dalla normativa).
2) Propone ricorso per cassazione il B., a mezzo del suo difensore, denunciando, con il primo
motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla interpretazione della
nozione di “operazioni di esportazione”.
Premette che, pur facendosi riferimento, sia nella sentenza di primo grado che nella sentenza di
appello, alla normativa di cui alla L. n. 422 del 2000, art. 4, comma 5, non è stato in tal senso
precisato il capo di imputazione. A parte il fatto che, al momento della celebrazione del giudizio di
secondo grado, il quadro normativo era nuovamente mutato: la norma sanzionatoria è
rappresentata dal D.Lgs. n. 96 del 2003, art. 16, che fa riferimento non solo al regolamento CE, ma
anche alle disposizioni dello stesso decreto legislativo.
Assume, poi, che risulta illogico dedurre (come fa la Corte) il significato dell’espressione
“operazioni di esportazione” dalla nozione di esportatore e non da quella di esportazione (pur
contenuta nel regolamento all’art. 2, lett. b, i) e che, comunque, è contraddittorio rispetto alla
definizione regolamentare di esportatore non considerare che tale qualifica soggettiva è agganciata
a due condizioni (non solo alla titolarità dell’interesse alla dichiarazione di esportazione ma anche
alla facoltà di decidere l’invio dei prodotti fuori dal territorio doganale al momento
dell’accettazione della dichiarazione).
Può forse convenirsi che la dichiarazione di esportazione, l’approntamento e l’esibizione della
documentazione, l’introduzione della merce in dogana costituiscano atti finalizzati al procedimento
di esportazione, ma non certo che siano essi stessi operazioni di esportazione.
Il richiamo della norma sanzionatoria al regolamento (ed ora allo stesso D.Lgs.) comporta il
riferimento al codice doganale comunitario, secondo cui l’esportazione è il regime che consente
l’uscita dal territorio doganale (art. 161), che non può avvenire se non dopo lo svincolo delle merci
(art. 162), il cui presupposto è l’accettazione della dichiarazione di esportazione.
Non vi è, poi, alcun dato positivo che avvalori l’assunto della Corte, secondo cui la diversa
terminologia adoperata (operazioni di esportazione e non esportazione) starebbe ad indicare la
volontà di apprestare una tutela anticipata in ordine a prodotti inclusi negli allegati 1 e 4, per cui è
affetta da erronea applicazione della legge penale la statuizione della Corte medesima.
Nè è esatto che, secondo la prospettazione difensiva, ci si troverebbe, stante la previsione dell’art.
12 del regolamento, in presenza di un reato impossibile.
La struttura dolosa del reato è rivolta a sanzionare non le condotte colpose, ma quelle
intenzionalmente dirette all’elusione dell’obbligo di munirsi della necessaria autorizzazione. La
violazione si rende certamente possibile attraverso l’inottemperanza dolosa al dovere di veridicità
delle dichiarazioni fornite alla dogana. Il momento consumativo del reato deve quindi essere
identificato non con gli atti prodromici dell’esportazione, ma quantomeno al compimento della
complessiva procedura che consente al prodotto di lasciare il territorio.
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione
all’attribuibilità del fatto al B.. La Corte non ha tenuto minimamente conto delle risultanze
processuali da cui emerge la estraneità del ricorrente al fatto materiale ed ha confuso il piano della
riferibilità soggettiva della condotta con quello dell’elemento soggettivo del reato. Il problema
dell’elemento soggettivo del reato è stato sostanzialmente eluso, essendosi la Corte limitata alla
definizione, di carattere astratto, della qualità del dolo.
Censura, infine, l’erronea applicazione dell’art. 5 c.p. nella parte in cui la Corte ha ritenuto non
scusabile l’ignoranza della normativa comunitaria e del precetto statale da parte dell’esportatore.
La motivazione della sentenza impugnata è, invero, contraddittoria, non esistendo alcun ufficio
doganale presso il quale un cittadino possa ottenere informazioni preventive; nè tiene conto della
obiettiva difficoltà di accedere alla legislazione comunitaria. Chiede, pertanto, l’annullamento
della sentenza impugnata.
3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1) Va, innanzitutto, accertato quale sia la normativa applicabile.
Il fatto, come da contestazione, risulta commesso in data (OMISSIS), per cui la normativa vigente
all’epoca era prevista dalla L. 29 dicembre 2000, n. 422 e non dal D.Lgs. n. 89 del 1997 richiamato
nel capo di imputazione.
Di tanto danno atto sia il Tribunale che la Corte di Appello, (“la normativa citata nel capo di
imputazione è stata abrogata e la condotta contestata risulta attualmente sanzionata negli stessi
termini dalla L. n. 422 del 2000, art. 4″, che richiama il Regolamento CE 22.6.2000 nel cui
allegato 1 è ricompreso il cianuro di potassio” – cfr. sent. Trib.). In effetti, il D.Lgs. 24 febbraio
1997, n. 89, art. 7, così disponeva: “Chiunque effettua operazioni di esportazione di beni a duplice
uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o
documentazioni false, ovvero con autorizzazione divenuta inefficace ai sensi dell’art. 4, comma 2,
è punito con la reclusione da 2 a 6 anni o con la multa da Euro 25.822 ad Euro 258,228″. La L. 29
dicembre 2000, n. 422, art. 4, comma 5, così recitava: ” Chiunque, ai sensi del regolamento,
effettua operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso senza la prescritta
autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false,
è punito con la reclusione da 2 a 6 anni o con la multa da Euro 25.822 ad Euro 258,228″.
Risulta evidente che le due normative sono sovrapponigli sia per quanto riguarda la condotta
(“effettua operazioni di esportazione…senza autorizzazione”) che per quanto attiene alla sanzione.
La diversità riguarda un allargamento della previsione anche alle esportazioni di tecnologie ed il
richiamo al regolamento (la L. n. 422 del 2000, medesimo art. 4, comma 4 precisa che “ai fini dei
commi 5, 6, 7, 8 e 9 si intende per regolamento il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio
del 22 giugno 2000”).
L’espressione “ai sensi del regolamento” costituisce indubbiamente una “innovazione” rispetto alla
disciplina abrogata, per cui correttamente la Corte territoriale ritiene che ad essa vada “attribuito
un qualche significato”.
Non c’è dubbio, quindi, che al fatto contestato debba essere applicata la disciplina vigente
all’epoca di commissione.
Essendo stata regolarmente ed ineccepibilmente contestata la condotta materiale, non rileva
ovviamente l’erroneo richiamo alla normativa abrogata; nè rileva che i giudici di merito non
abbiano, in dispositivo, provveduto formalmente ad indicare la normativa applicabile.
E’ pacifico, invero, che ai sensi dell’art. 521 c.p.p., comma 1 il giudice possa attribuire al fatto una
qualificazione giuridica diversa senza con ciò violare il principio della correlazione tra
imputazione e sentenza. L’unico limite è rappresentato dalla circostanza che il fatto storico
contestato rimanga identico in relazione alla condotta, all’evento ed all’elemento psicologico.
Ma, a ben vedere, nel caso di specie non si è in presenza nemmeno di una (assolutamente
consentita) diversa qualificazione giuridica, ma del mero richiamo della normativa vigente
all’epoca del fatto in sostituzione di quella precedente abrogata ed erroneamente riportata nel capo
di imputazione.
Si assume, però, dal ricorrente che, al momento della decisione di secondo grado era intervenuto il
D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 96 che aveva abrogato formalmente la L. 29 dicembre 2000, n. 422,
commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, statuendo all’art. 16, comma 1: “Chiunque, ai sensi del regolamento e del
presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso senza la
prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta, fornendo dichiarazioni o
documentazione false, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni o con la multa da 25.000 a 250.000
Euro”.
Rileva il Collegio che la condotta descritta è perfettamente sovrapponibile a quelle di cui alle
normative precedenti (si ritorna, anzi, a far riferimento solo e genericamente ai “beni a duplice
uso” di cui alla L. n. 89 del 1997, eliminando l’indicazione pleonastica delle “tecnologie” di cui
alla L. n. 422 del 2000). Anche la sanzione può ritenersi sostanzialmente identica: cambia, infatti,
solo la pecuniaria (non quella detentiva che rimane la stessa sia nel minimo che nel massimo), ma
per ragioni di “arrotondamento” (nel passaggio all’Euro era stato necessario effettuare il ragguaglio
con la sanzione indicata in Lire, inserendo anche i decimali); si tratta quindi, palesemente, di una
semplificazione senza alcuna incidenza.
La “differenza” riguarda quindi esclusivamente il richiamo, oltre che al regolamento (sempre
quello CE n. 1334/2000), anche “al presente decreto legislativo”.
Bisogna, allora, accertare quale normativa sia più favorevole tra la L. 29 dicembre 2000, n. 422,
art. 4 (vigente all’epoca del commesso reato) e il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 96, art. 16 (intervenuto
successivamente, quando il procedimento era ancora pendente).
L’art. 2 c.p., comma 3 stabilisce infatti che “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le
posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che
sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”.
La giurisprudenza di questa Corte è assolutamente pacifica nel ritenere che l’individuazione della
norma più favorevole debba essere effettuata con riferimento al caso concreto, “confrontando i
risultati che deriverebbero dall’applicazione delle due normative che si sono succedute, sicchè la
legge nuova deve trovare applicazione solo quando determina risultati più vantaggiosi per
l’imputato, fermo rimanendo che non è consentito combinare tra loro le due normative “(cfr. Cass.
pen. sez. 5, n. 11337 del 10.12.1993).
La legge più favorevole va, quindi, individuata tenendo conto della disciplina complessiva
risultante dalla norme precettive e sanzionatorie in relazione al caso concreto.
Tanto premesso, la legge sopravvenuta non può dirsi più favorevole, nè con riferimento al precetto
(continua ad essere sanzionata l’effettuazione di operazioni di esportazione di beni a doppio uso),
nè alla sanzione (al B. è stata applicata la sola pena della multa in misura di poco superiore al
minimo edittale): la Corte ha motivato la impossibilità di una riduzione al minimo assoluto “stante
il numero e il peso della merce destinata ad essere esportata, dal contenuto altamente tossico”, per
cui nessuna incidenza ha avuto la lieve variazione – formale peraltro come si è visto – nel minimo e
nel massimo edittale; a parte il fatto che il trattamento sanzionatorio non è stato neppure oggetto di
doglianza.
Nè, infine, la nuova normativa può ritenersi più favorevole per il solo fatto che faccia riferimento
ad operazioni di esportazioni effettuate non solo ai sensi del regolamento ma anche “del presente
decreto legislativo”.
A prescindere dalla considerazione che, come si vedrà, tale ulteriore richiamo non ha alcuna
rilevanza stante la chiarezza del regolamento, è insostenibile, piuttosto, ritenere che il prevenuto
nell’effettuare quelle operazioni nel (OMISSIS) dovesse attenersi a prescrizioni non ancora in
vigore (quali quelle del decreto legislativo che sarebbe stato emanato …nel 2003..).
La legge applicabile è quindi certamente quella in vigore all’epoca di commissione del fatto e cioè
la L. 29 dicembre 2000, n. 422, art. 4, comma 5.
3.2) Alla stregua di siffatta normativa, va, quindi, stabilito il significato di “operazioni di
esportazione”.
Va premesso che, ai sensi dell’art. 12 preleggi, nell’applicazione della legge, “non si può ad essa
attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la
connessione di esse, e della intenzione del legislatore”.
Quando la norma è chiara ed inequivocabile non è consentita la ricerca di una volontà del
legislatore in contrasto con quella manifestata dalla dizione letterale della norma medesima.
La ricerca di siffatta volontà è possibile solo quando la legge non sia chiara e si presti, quindi, a
dubbi e difficoltà di comprensione. Quando la lettera del precetto legislativo non sia chiara ed
inequivocabile, la voluntas legis va desunta, oltre che dalle espressioni letterali, da un’adeguata
valutazione del fondamento e dello scopo della norma, dovendo ricavarsi tale volontà “dai motivi
informatori e ispiratori della statuizione legislativa, nonchè della finalità attraverso di essa
perseguita”.
Significativamente e non a caso viene adoperata costantemente, in tutti i testi legislativi che si
sono succeduti in materia, come si è visto, l’espressione “operazioni di esportazione” e non
semplicemente “esportazione”.
Se, come sostiene lo stesso ricorrente, per esportazione deve intendersi “il regime che consente
l’uscita dal territorio doganale”, l’accezione “operazioni di esportazione” non può che avere un
significato più ampio che non sia coincidente con il primo, altrimenti non vi sarebbe stato motivo
alcuno per operare la distinzione.
Per “operazione” si intende “un insieme di attività”, una “serie di azioni o di iniziative”; tutte le
definizioni che vengono riportate nei dizionari di lingua italiana fanno riferimento ad una pluralità
di atti, coordinati tra loro e finalizzati al raggiungimento di un determinato scopo. L’uso nel testo
normativo del plurale “operazioni” accentua ancor di più il riferimento ad un complesso di atti.
Risulta, quindi, dalla espressione letterale usata la volontà del legislatore di far riferimento a tutte
quelle operazioni che precedono l’esportazione vera e propria e che siano alla stessa
finalisticamente collegate; vale a dire tutti quegli atti che precedono l’uscita del prodotto dal
territorio doganale e che siano funzionalmente rivolti ad effettuare l’uscita medesima.
Correttamente, pertanto, la Corte territoriale fa rientrare nella nozione di “operazioni di
esportazione” la dichiarazione di esportazione, l’esibizione della documentazione alla dogana,
l’introduzione del prodotto in dogana.
Essendo la lettera del precetto assolutamente chiara, non è consentita alcuna ulteriore operazione
di interpretazione (“in claris non fit interpretatio”).
Peraltro, nel caso di specie, il significato letterale coincide perfettamente con la “ratio” della
norma.
La disciplina particolare per l’esportazione dei “beni a duplice uso” è dettata dalla preoccupazione
di impedire che essi finiscano in mani di Stati od organizzazioni che possano utilizzarli per finalità
destabilizzanti ed aggressive e, quindi, non per finalità di progresso, ma militari.
Di qui la necessità di dar vita ad un regime vincolistico per l’esportazione di detti beni e di
effettuare più penetranti controlli. E’ perfettamente spiegabile, allora, che il soggetto che intenda
effettuare l’esportazione di tali beni (utilizzabili, si ripete, anche per fini militari) richieda
tempestivamente l’autorizzazione prescritta, per consentire alle Autorità preposte di effettuare tutti
i necessari controlli in ordine al luogo di destinazione ed al soggetto destinatario.
Di qui la necessità, per evitare possibili elusioni dei controlli, che tutte le operazioni prodromiche
all’esportazione ed alla stessa finalizzate siano precedute dal rilascio dell’autorizzazione.
Il significato chiaro della norma, oltre ad essere confortato dalla “ratio” trova ulteriore e non
equivoca conferma nel regolamento comunitario, cui la norma stessa rinvia. Secondo l’art. 12 del
Regolamento 22.6.2000 n. 1334, infatti, “In occasione dell’espletamento delle formalità per
l’esportazione di prodotti a duplice uso presso l’ufficio doganale competente per l’accettazione
della dichiarazione d’esportazione, l’esportatore deve fornire la prova che tutte le autorizzazioni di
esportazione necessarie sono state ottenute”. Le autorizzazioni necessarie, quindi, debbono
precedere la presentazione della “dichiarazione di esportazione”.
3.3) La Corte Costituzionale ha più volte evidenziato che “il riconoscimento dell’ordinamento
comunitario e di quello nazionale come reciprocamente autonomi, ma tra loro coordinati e
comunicanti, porta a considerare l’immissione diretta nell’ordinamento interno delle norme
comunitarie immediatamente applicabili come la conseguenza del riconoscimento della loro
derivazione da una fonte (esterna) a competenza riservata, la cui giustificazione costituzionale va
imputata all’art. 11 Cost. ed al conseguente particolare valore giuridico attribuito al Trattato
istitutivo delle Comunità Europee e agli atti a questo equiparati. Ha ancora puntualizzato che,
mentre gli atti idonei a porre quelle norme conservano il trattamento giuridico o il regime ad essi
assicurato dall’ordinamento comunitario – nel senso che sono assoggettati alle regole di produzione
normativa, di interpretazione, di abrogazione, di caducazione e di invalidazione proprie di
quell’ordinamento – al contrario le norme da essi prodotte operano direttamente nell’ordinamento
interno come norme investite di “forza o valore di legge”, vale a dire come norme che, nei limiti
delle competenze e nell’ambito degli scopi propri degli organi di produzione normativa della
Comunità, hanno un rango primario, pur non dando luogo a ipotesi di abrogazione o di deroga, nè
a forme di caducazione o di annullamento per invalidità della norma interna incompatibile.
Tali principi sono stati riferiti dalla Corte, nella pronuncia n. 170 del 1984, ai regolamenti
comunitari e con la sentenza n. 113 del 1985 è stata ritenuta l’immediata applicabilità anche delle
statuizioni delle sentenze interpretative della Corte di giustizia delle Comunità Europee
pronunciate in via pregiudiziale ai sensi dell’art. 177 del Trattato. Successivamente analoga
efficacia è stata riconosciuta, con sentenza n. 389 del 1989, anche alle norme comunitarie come
interpretate in pronunce rese dalla medesima Corte in sede contenziosa ai sensi dell’art. 169 del
Trattato. Con la sentenza n. 168 del 1991 la Corte costituzionale si è adeguata alla giurisprudenza
comunitaria (sent. 22 giugno 1989, in causa 103/88;
sent. 20 settembre 1988, in causa 31/87; sent. 8 ottobre 1987, in causa 80/86; sent. 24 marzo 1987,
in causa 286/85) ed ha stabilito che in tutti i casi in cui alcune disposizioni di una direttiva
appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli
possono farle valere nei confronti dello Stato, sia che questo non abbia tempestivamente recepito
la direttiva nel diritto nazionale sia che l’abbia recepita in modo inadeguato dinanzi ai giudici
nazionali, “onde far disapplicare qualsiasi norma di diritto interno non conforme a detto articolo”.
Ha altresì precisato che la ricognizione in concreto dei menzionati requisiti della direttiva
costituisce l’esito di un’attività di interpretazione, che il giudice nazionale può effettuare
direttamente ovvero rimettere alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 177, comma 2, del Trattato di
Roma; facoltà, quest’ultima, che, invece, costituisce obbligo per il giudice nazionale di ultima
istanza (art. 177, comma 3, cit.), sempre che – secondo quanto ritenuto dalla stessa giurisprudenza
della Corte di giustizia con la sentenza 6 ottobre 1982, in causa 283/81 – il precetto della norma
comunitaria non s’imponga con tale evidenza da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio
sulla sua interpretazione. (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 9983 del 1999).
Stante la chiarezza, come si è visto, della norma comunitaria, non è necessario quindi sospendere
il processo e rimettere gli atti alla Corte di Giustizia.
3.4) Palesemente infondata è, infine, la tesi difensiva secondo cui la norma mira a sanzionare
l’inottemperanza dolosa al dovere di veridicità delle dichiarazioni fornite alla dogana. Tale
interpretazione “restrittiva” è invero in contrasto evidente con il testo normativo che sanziona
alternativamente chiunque effettui operazioni di esportazione senza la prescritta autorizzazione
oppure con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.
4) Quanto alla responsabilità soggettiva, è pacifico che il ricorrente era all’epoca del commesso
reato rappresentante legale della società Italchimici s.p.a., esportatrice dei 243 fusti di cianuro di
potassio.
Ed è assolutamente pacifico che il diretto destinatario degli obblighi di legge sia colui che
rappresenta la persona giuridica. La semplice accettazione della carica attribuisce infatti allo stesso
doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di
dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici
del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si
verifichino (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 22919 del 6.4.2006).
E’ ben possibile che vengano delegati formalmente ad altri, tecnicamente preparati, i compiti
imposti dalla legge ai rappresentanti legali di una persona giuridica.
Il problema della delega e dell’esonero da responsabilità penale del delegante è piuttosto dibattuto
ed, in proposito, sono stati delineati, dalla giurisprudenza di questa Corte, limiti ed ambiti. E’ stato
così affermato che l’atto di delega debba essere espresso, inequivoco e certo, dovendo inoltre
investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessari e cognizioni tecniche e dei relativi
poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo restando
l’obbligo per il datore di lavoro di vigilare e controllare che il delegato usi, poi, concretamente la
delega, secondo quanto la legge prescrive (cfr. Cass. Sez. 4, 25.8.2000 n. 9343 – Archetti; conf.
Cass. pen. sez. 4, 1.4.2004, Rossetto).
La delega, quindi, è in linea generale ed astratta consentita, ma per essere rilevante ai fini
dell’esonero da responsabilità del delegante, deve, come ribadito da questa Corte (cfr. sez. 3 n.
26122 del 12.4.2005 – Capone), avere i seguenti requisiti:
a) essere puntuale ed espressa, senza che siano trattenuti in capo al delegante poteri residuali di
tipo discrezionale;
b) il soggetto delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo
svolgimento del compito affidatogli;
c) il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato in base alle esigenze organizzative
dell’impresa;
d) unitamente alle funzioni debbono essere trasferiti i correlativi poteri decisionali e di spesa;
e) l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.
La Corte territoriale, con apprezzamento di fatto come tale non sindacabile in questa sede di
legittimità, ha escluso che dalle risultanze processuali sia emerso il conferimento, con atto
formale, della delega “alla gestione e trattazione dei prodotti chimici pericolosi ad un soggetto
qualificato”.
A parte il fatto che, aggiunge opportunamente la Corte di merito, l’operazione di esportazione di
243 fusti di cianuro di potassio (per un peso di ben 13.996 Kg.) non poteva passare inosservata ed
essere presa all’insaputa del rappresentante legale della società esportatrice, essendo egli, tra
l’altro, “il titolare del contratto concluso con il destinatario del paese terzo” e colui “per cui conto è
resa una dichiarazione di esportazione”.
5) Il dolo del reato è indubbiamente “generico” per cui è indiscutibile che il ricorrente, nella
qualità di legale rappresentante della società esportatrice, fosse consapevole che le operazioni di
esportazione venivano effettuate senza il previo rilascio della prevista autorizzazione.
Nè può essere invocata l’ignoranza delle legge penale, che, per essere rilevante, deve essere
incolpevole.
Ha rilevato, al contrario, la Corte di merito che, con l’uso della normale diligenza, il ricorrente
poteva venire a conoscenza della necessità dell’autorizzazione per l’esportazione di cianuro di
potassio, che appare nell’elenco dei beni a duplice uso di cui all’allegato al regolamento
comunitario.
Nè difficoltà di sorta potevano derivare “dall’obiettiva difficoltà di accedere alla legislazione
comunitaria”.
A parte il fatto che, come si è visto tale normativa è assolutamente chiara (art. 12 Reg.), il B., in
quanto soggetto operante anche nel settore del commercio con l’estero, non poteva che
“attrezzarsi” per venire a conoscenza degli adempimenti richiesti dalla normativa in vigore.
Trattandosi, quindi, di un operatore professionale è assolutamente esigibile la conoscenza della
normativa comunitaria; con la conseguenza che l’eventuale ignoranza della stessa non può essere
ritenuta scusabile.
6) Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Diritto
PQM
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2008
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