Le misure governative continuano ad essere attuate, fornendo così un sollievo, anche se minimo, per quelle attività produttive che hanno risentito maggiormente della pandemia globale.
In questo senso si pongono gli ultimi aggiornamenti dell’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 12 novembre 2020, avente ad oggetto la definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
Il comma 1 dell’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (“Decreto Agosto”) prevede che:
É riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A [centri storici ai sensi del DM 2 aprile 1968, n. 1444] o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
Oltre al requisito soggettivo, la legge determina che il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019 (comma 2, primo periodo, dell’art. 59 del decreto).
Il suddetto requisito non si applica ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1°luglio 2019 nelle zone A dei comuni [centri storici ai sensi del DM 2 aprile 1968, n. 1444] di cui al comma1 dell’art. 59 del Decreto Agosto.
Si ricorda che il “bonus centri storici” non è cumulabile con il fondo per la filiera della ristorazione, previsto dall’articolo 58 del Decreto Agosto.
Potrete trovare il modulo e le relative istruzioni di compilazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
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