Con lo sviluppo della digitalizzazione, la più recente novità riguarda il metodo di pagamento online, chiamato “Buy Now, Pay Later” (BNPL).

Don’t worry, “Buy Now, Pay Later”!

Con lo sviluppo della digitalizzazione anche il tradizionale modo di fare acquisti sta cambiando. La più recente novità riguarda il metodo di pagamento online, conosciuto come “Buy Now, Pay Later” (BNPL).

Questa nuova possibilità di pagamento sta diventando sempre più popolare in Europa tra chi acquista non solo nei negozi fisici. La ragione di questo successo è nella possibilità non solo di dilazionare il pagamento del bene o servizio, ma anche di rateizzarlo.

È infatti facile immaginare che il consumatore medio sarà più propenso all’acquisto di un bene se gli si presenta un ventaglio di possibilità di pagamento, tra cui anche la possibilità di non pagare in un’unica soluzione.

Vantaggi del “Buy now, pay later” e inquadramento giuridico

Il pagamento frazionato del prezzo del bene a zero interessi determina di certo dei vantaggi sia a breve che a lungo termine. La dilazione e la rateizzazione del pagamento rappresentano un’ attrattiva per l’acquisto del bene durante il processo decisionale del consumatore. Nel lungo periodo, invece, questi elementi rappresentano di certo un inizio per la costruzione di un rapporto sempre più fidelizzato con la Clientela.

Tuttavia, gli operatori del diritto hanno di recente trovato alcune difficoltà nella qualificazione giuridica di questa nuova operazione. A ciò si aggiunge l’ulteriore problema di regolamentazione del fenomeno, vista l’assenza di una specifica disciplina europea e nazionale in materia.

Pertanto, tra alcuni tentativi di ricostruzione regolamentare, si ricordi che Banca d’Italia ha richiamato recentemente l’opinione dell’Autorità Bancaria Europea (EBA)[1]. Quest’ultima ha concluso che, applicando i principi e la normativa europea, il BNPL non può essere qualificato come credito ai consumatori. Tale affermazione ha determinato quindi un considerevole impatto per l’applicazione delle tutele del consumatore.

Rischi per il consumatore e tutele

Il 28 ottobre 2022 Banca d’Italia ha confermato che le norme sul credito al consumo trovano applicazione se il servizio offerto prevede una commissione[2] a carico del consumatore e una dilazione di pagamento di un importo pari o superiore ad euro 200. Queste condizioni garantiscono all’acquirente la consegna di un documento precontrattuale, l’esercizio del diritto di recesso entro 14 giorni, il diritto di rimborso anticipato, la risoluzione del contratto di credito in caso di inadempimento e il diritto di rimborso.

Se le condizioni del caso concreto differiscono da quelle anzidette, Banca d’Italia ricorda che sono “comunque previste per il consumatore le tutele della disciplina generale della trasparenza bancaria”, in forza del fatto che il servizio viene offerto da una banca o da un intermediario finanziario.

Da una parte, gli operatori quindi sono tenuti agli obblighi pubblicitari dei servizi. Dall’altra, rimane fermo per i consumatori il diritto di presentare reclami, adire l’Arbitro Bancario Finanziario o di presentare esposti a Banca d’Italia.

Inoltre, è utile segnalare che un ulteriore fattore di rischio per i cliente: la dilazione di pagamento concessa direttamente dal venditore e la cessione alla banca o a un intermediario finanziario. Questa ipotesi, oltre a fuoriuscire dai confini di controllo di Banca d’Italia, rappresenterebbe un ostacolo per l’ applicazione delle norme di tutela previste dal Testo Unico Bancario. Al fine di una efficace tutela del consumatore, la giusta identificazione del soggetto, a cui è preposta la conclusione della dilazione del pagamento, rimane quindi una rilevante questione che merita una soluzione.

Prospettive future

Il crescente sviluppo e la continua diffusione del fenomeno BNPL a livello europeo invitano il legislatore e le Istituzioni propulsive dell’Unione Europea ad implementare e aggiornare le regole vigenti.

Da ultimo, la Commissione Europea ha iniziato una rivisitazione delle norme in materia di credito ai consumatori, proponendo una nuova Direttiva (CCD II).

Tra i punti della proposta è stato sviluppato proprio quello relativo all’inclusione degli operatori dei servizi di BNPL tra i destinatari degli obblighi di informazione contrattuale e di tutela contro il sovraindebitamento della clientela.

Gli operatori del diritto rimangono per adesso dei privilegiati osservatori dell’evoluzione di questo fenomeno che merita approfondimenti di varia natura. Il servizio BNPL infatti è destinato a coprire aree di interesse diversificate, di tipo non solo privatistico-contrattuale, ma anche macroeconomico, digitale e concorrenziale.

Autore: Avv. Eleonora Mangialardi


[1] Opinion of the European Banking Authority on its technical advice on the review of Directive (EU) 2015/2366 on payment services in the internal market (PSD2) [EBA/Op/2022/06], richiamato da Banca d’Italia, “Buy Now Buy Now Pay Later, caratteristiche del mercato e prospettive di sviluppo”, Questioni di Economia e Finanza, Lorenzo Gobbi, Numero 730, novembre 2022, p. 11. Disponibile su: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2022-0730/QEF_730_22.pdf.

[2] “Salvo che non si tratti di importo non significativo nel caso di contratti da rimborsare entro tre mesi”, Banca d’Italia, “Comunicazione della Banca d’Italia in materia di Buy Now Pay Later (BNPL), 28 ottobre 2022. Disponibile su: https://www.bancaditalia.it/media/notizia/buy-now-pay-later-la-banca-d-italia-richiama-l-attenzione-dei-consumatori/.

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