La clausola Claims Made modifica il concetto di “fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione” come previsto dall’art. 1917 c.c., determinando l’efficacia dell’assicurazione per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’assicurato e comunicate per iscritto all’assicuratore durante il periodo di efficacia del contratto.

Diritto Delle Assicurazioni: Claims Made e Deeming Clause

Il Contratto Di Assicurazione: Inquadramento Giuridico

Il contratto di assicurazione è disciplinato negli articoli 1882 e ss. del codice civile.

In tale istituto vi sono due parti, l’assicuratore e l’assicurato[1].

Il primo dei due soggetti sopra evidenziati si obbliga verso il pagamento di un premio, a rivalere l’assicurato da eventuali danni prodotti da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Il codice civile disciplina e distingue due tipologie contrattuali, vale a dire l’assicurazione contro i danni e l’assicurazione sulla vita.

L’assicurazione contro i danni è disciplinata dagli articoli 1917 e ss. del codice civile.

La sua funzione economica sociale è quella di spostare sull’assicuratore il rischio di depauperamento del patrimonio dell’assicurato.

Tale ipotesi si crea quando vi siano fatti o atti giuridicamente fonte di responsabilità civile e obbliga il risarcimento verso il terzo cosiddetto danneggiato.

In altre parole quindi, l’assicuratore sarà obbligato ad indennizzare l’assicurato per i danni causati a terzi commessi nei confronti di cose o persone, purché compiuti senza dolo o colpa grave.

La Clausola Claims Made 

Il presupposto necessario che dà diritto all’assicurato ad essere indennizzato sorge solo nel caso in cui:

  1.  l’evento fonte di responsabilità dell’assicurato sfoci in una richiesta risarcitoria dal concreto contenuto economico svolta dal danneggiato nei confronti del soggetto assicurato.

Risulta oggettivamente difficile individuare il momento in cui si è verificato un fatto che ha portato come conseguenza un evento connesso alla richiesta di risarcimento danni.

Per questo motivo alcuni contratti contemplano la clausola “a richiesta fatta” o c.d. Claims made.

Tale locuzione modifica il concetto di “fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione” come previsto dall’art. 1917 c.c., determinando l’efficacia dell’assicurazione per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’assicurato e comunicate per iscritto all’assicuratore durante il periodo di efficacia del contratto.

In ambito assicurativo, dunque, si definisce clausola claims made la previsione in virtù della quale l’assicuratore è tenuto a mantenere indenne l’assicurato non per i danni causati a terzi nel periodo di vigenza del contratto, bensì per i danni il cui risarcimento sia stato richiesto all’assicurato durante il periodo di efficacia della polizza.

In questo caso l’intenzione delle parti è quella di obbligare l’assicuratore a tenere indenne l’assicurato dalle conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi, per i quali sia giunta una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato durante il tempo per il quale è stata stipulata l’assicurazione.

La clausola claims made può definirsi “pura” quando non prevede limitazioni temporali alla retroattività.

La clausola claims made “impura” è invece quella che limita la copertura alla sola ipotesi che, sia il sinistro e sia la richiesta di risarcimento, intervengano in vigenza del contratto assicurativo.

GIURISPRUDENZA

La Suprema Corte di Cassazione, tanto nel 2018 quanto nel 2016 (a Sezioni Unite) ha affermato che le clausole claims made non sono vessatorie – perché non limitative della responsabilità, ma dell’oggetto del contratto – e che le medesime sono tipiche.

La clausola claims made scaturirebbe dall’applicazione del principio di autonomia delle parti ex art. 1322 c.c.

LE CLAUSOLE DEEMING

Distinta dalla “Claims made” e’ la “Deeming clause”, ovvero la clausola che tiene in copertura anche le richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza della polizza che siano conseguenti e/o collegate a “circostanze” che siano state denunciate in corso di vigenza della polizza stessa.

Gli operatori del settore osservano che con le polizze tradizionali del mercato italiano è possibile aprire un sinistro solo in caso di esistenza di una vera e propria richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato.

Con le polizze All Risk, di modello anglosassone, la denuncia da parte dell’Assicurato è prevista invece anche prima della concreta formalizzazione della “richiesta di risarcimento” estendendosi anche a tutte quelle “circostanze” che siano tali da far oggettivamente presumere che la richiesta di risarcimento arriverà in un futuro più o meno prossimo.

In questo caso il momento di apertura del sinistro risulterà essere quello della denuncia della relativa circostanza in corso di vigenza della polizza e quindi la richiesta di risarcimento sarà in copertura anche se pervenuta dopo la scadenza della polizza stessa.

Questa clausola è particolarmente importante nel caso in cui il professionista sia a conoscenza di circostanze rilevanti (ovvero oggettivamente suscettibili di causare o aver causato un sinistro) e intenda passare da una compagnia assicurativa ad un’altra o nel caso in cui, pur restando con la stessa compagnia, la polizza non preveda il tacito rinnovo.

Infatti tutte le polizze escludono dalla garanzia, oltre che, ovviamente, tutte le richieste di risarcimento vere e proprie già avanzate da terzi all’assicurato, anche quelle eventualmente derivanti da circostanze rilevanti già note all’assicurato al momento della stipula.

CONCLUSIONI:

Per il Professionista diviene sempre più importante il momento della scelta della polizza, del tipo di copertura, con una disamina delle molteplici ipotesi configurabili.

Districarsi tra tutte le offerte presenti sul mercato non è cosa agevole, soprattutto perche’ gli interessi in gioco non sempre risultano sovrapponibili (sovente piuttosto confliggenti).

Indici sintomatici che possono condurre all’identificazione del prodotto piu’ conveniente e trasparente sono, a sommesso avviso di chi scrive,

  1. la possibilità di scindere agevolmente gli elementi dell’obbligazione primaria (la prestazione assicurativa) dagli elementi dell’obbligazione secondaria (ovvero quella risarcitoria per il caso di avveramento dell’evento contemplato in polizza),
  2.  la completezza delle fattispecie oggetto di copertura,
  3. la chiara identificazione del momento generatore dell’obbligo di segnalazione alla Compagnia,
  4. la sinallagmaticità tra ammontare del premio e rischio assunto dalla Compagnia.

Tutti elementi che, come agevolmente desumibile, implicano cognizioni tecniche specifiche.


[1]  L’istituto della coassicurazione si costituisce tra più di due parti differenziandosi dalle due tipologie di assicurazioni disciplinate dal codice civile.

Autore: Avvocato Daniele Enrico Paci

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