L'esdebitazione nel nuovo codice sarà molto più vantaggiosa visto che: richiederà meno tempo, meno burocrazia e sarà a favore di tutti.

Codice Della Crisi Dell’impresa e Dell’insolvenza: l’istituto dell’esdebitazione

L’istituto dell’esdebitazione nel nuovo Codice della Crisi.

Ebbene, in tema di esdebitazione delle persone fisiche il codice della Crisi introduce vantaggi importanti: riduzione di tempo per ottenere la cancellazione dei debiti, minori adempimenti per gli operatori del settore e sarà a favore di qualsiasi soggetto.

Esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione

L’articolo 281 del Codice della Crisi di Impresa (per approfondire le novità apportate dal codice della crisi in tema di sovraindebitamento si rinvia al nostro precedente articolo) prevede che:

  • il Tribunale dispone con decreto la chiusura della procedura;
  • l’autorità giudiziaria sentiti gli organi della procedura, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.

L’esdebitazione implica proprio tale aspetto, non elimina i debiti, li rende inesigibili nei confronti del debitore.

Il comma II del predetto articolo prevede che il Tribunale provvede, su domanda del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni (novità) dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

La norma in esame rappresenta quindi un significativo elemento di novità per il debitore perché consente la possibilità di esdebitarsi decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

La novità introdotta nel Codice della Crisi è che i beni o i crediti sopraggiunti durante l’apertura della liquidazione non entreranno a far parte della procedura stessa evitando in questo modo la loro destinazione alla massa creditoria..

L’esdebitazione opera automaticamente

Per le procedure di liquidazione controllata, l’esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del Tribunale, iscritto al Registro delle Imprese su richiesta del cancelliere.

Esdebitazione del debitore incapiente

Un’altra peculiarità consiste nell’esdebitazione del debitore cosiddetto incapiente, ovvero del debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura (articolo 283 Codice Crisi di Impresa).

La domanda di esdebitazione (articolo 283 comma III Codice Crisi di Impresa) è presentata tramite l’OCC al Giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

a) l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;

b) l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

d) l’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’OCC, che comprende:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

L’OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore come previsto al comma 2 del predetto articolo.

Autore: Avv. Daniele Enrico Paci

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