COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

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La disciplina del sovraindebitamento introdotta dalla Legge 27 Gennaio 2012, n. 3 rappresenta un’importante novità nel panorama giuridico italiano, in quanto rispetto alla disciplina del 2005, che prevedeva la procedura di esdebitazione solo a favore dei soggetti fallibili, dà accesso alla composizione della crisi da sovraindebitamento a:

  • i debitori non soggetti alla disciplina del fallimento;
  • i consumatori privati;
  • le imprese agricole.
È un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano di composizione della crisi, avente contenuto tecnico qualificato.
Modalità di attuazione:
  • l’accordo richiede il parere favorevole dei creditori, rappresentanti almeno il 60% dei crediti, e qualora sia raggiunto, una volta omologato da Giudice, diventa per gli stessi vincolante;
  • la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti possono essere attuate attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri;
  • in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.
Profili di utilità:
  • consente al debitore di liberarsi dalla pressione di debiti divenuti insostenibili, riportandoli a quanto effettivamente può essere pagato nella situazione economica attuale;
  • l’ammontare del debito che non può essere pagato alla fine della procedura verrà sdebitato, ossia cancellato con piena riabilitazione del debitore;
  • con il decreto di apertura della procedura vengono sospese le azioni esecutive individuali (es. pignoramenti e sequestri conservativi).

Fonti:
Gazzetta Ufficiale Legge 27 Gennaio 2012, n. 3

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