Con sentenza del 5/4/2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, del D.L. 29 Dicembre 2011, n. 10 (c.d. Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla L. 26 Febbraio 2011, n. 10.
L’articolo in questione prevedeva che “in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi giàversati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto”.
Secondo la Corte, la norma censurata violava, con la sua efficacia retroattiva, il canone generale della ragionevolezza delle leggi (art. 3 Cost.).
Per la Consulta, infatti, l’efficacia retroattiva della deroga rendeva asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente perchè, retrodatando il decorso del termine di prescrizione, finiva per ridurre irragionevolmente l’arco temporale disponibile per l’esercizio dei diritti nascenti dal rapporto stesso.
Con ciò, veniva pregiudicata la posizione giuridica dei correntisti che nel contesto giuridico anteriore all’entrata in vigore della norma censurata, avevano avviato azioni dirette alla ripetizione di somme illegittimamente a loro addebitate.
Da qui la violazione dell’art. 3 Cost., perchè la norma denunziata, facendo retroagire la disciplina in esso prevista, non rispettava i principi generali di eguaglianza e ragionevolezza.