COVID 19: COME GESTIRE LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato, lo scorso 6 aprile, un documento nel quale forniscono le prime indicazioni operative per la gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

 La finalità del documento è quella di supportare il più possibile l’attività dei professionisti coinvolti nella gestione delle sopradette procedure, offrendo soluzioni interpretative che permettono di adeguare al contesto emergenziale COVID-19 le previsioni della legge n. 3/2012.

Sospensione e modifica. Nel dettaglio, le indicazioni fornite sono finalizzate a: richiedere al Giudice la sospensione dell’esecuzione degli accordi o dei piani omologati e accordare al debitore la possibilità di modificare gli stessi, anche successivamente all’omologazione, così da agevolarne l’esecuzione, semplificando la prosecuzione dei procedimenti pendenti.

In particolare, il documento chiarisce che, dinanzi alle sopravvenute esigenze dei debitori dovute all’attuale situazione di emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, gli OCC, e per essi i gestori della crisi, hanno la possibilità di:

  • richiedere al Giudice la sospensione dell’esecuzione del piano del consumatore o dell’accordo di composizione della crisi, attenendosi ai conseguenziali provvedimenti dallo stesso assunti;
  • applicare quanto disposto dall’art. 13, c. 4-ter, l. n. 3/2012, ove l’emergenza determini una carenza di liquidità del debitore tale da richiedere una modifica delle condizioni e/o delle tempistiche di adempimento, indicate nel piano del consumatore o nell’accordo di composizione della crisi già omologati, con conseguente rinnovo dei procedimenti relativi alla formazione e all’omologazione dell’accordo ovvero all’omologazione del piano;
  • confrontarsi con il Giudice sulla possibilità di adottare la soluzione interpretativa descritta, laddove le modifiche da proporre attengano esclusivamente a una dilazione delle scadenze originariamente pattuite nell’accordo di composizione della crisi.

 Tratto da DE IURE – “IL FALLIMENTARISTA” del 17 aprile 2020

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