Deducibilità e detraibilità delle erogazioni alle ONLUS nel 2017

Le agevolazioni fiscali previste per chi effettua erogazioni liberali a favore delle ONLUS, si distinguono a seconda di chi le ha effettuate (persona fisica o impresa).
Si distinguono due categorie:
  1. Nella prima rientrano le persone fisiche, gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi e i soci delle società di persone che possono optare alternativamente tra:
  • la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. 80/2005). Nel calcolo del reddito complessivo dichiarato sono compresi anche i redditi da fabbricati assoggettati a cedolare secca.
  • la detrazione dall’Irpef del 26% calcolata sul limite massimo di 30.000 euro per un risparmio fino a 7.800 euro (fino al 2014 il limite era di 2.065,83 euro). Nel calcolo dei 30.000 euro sono compresi anche gli importi per le erogazioni liberali in denaro, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, da indicare nel quadro degli oneri con il codice spesa “20”.
  1. Con riferimento alla seconda (i.e. società di capitali o cooperative o consorzi od enti di diverso tipo, pubblico o privato, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) possono optare alternativamente tra:
  • la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 € annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. 80/2005).
  • la deduzione dal reddito imponibile Ires del 2% del reddito d’impresa dichiarato per un importo massimo di 30.000 euro (comma 2 lettera h, art 100 del Testo Unico sull’Imposta di Reddito (T.U.I.R.).

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