I consumatori vedono il sorgere di nuove tutele nei loro confronti grazie il Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023, di attuazione della Direttiva UE “Omnibus” 2019/2161. La direttiva europea è stata recepita con enorme ritardo nel nostro ordinamento, la recezione inizialmente era prevista per il 28 novembre 2021 a differenza della data effettiva di ricezione individuata nel 7 marzo 2023.
La riforma prevista entrerà in vigore nella data del 2 aprile 2023.
La Direttiva UE 2019/2161 prevede articoli volti a modificare o integrare il codice del consumo, nello specifico mira a:
- Rafforzare la tutela dei consumatori nel caso di clausole vessatorie;
- Evitare l’utilizzo di pratiche commerciali sleali;
- Evitare la concorrenza sleale o l’utilizzo di comunicazioni non veritiere.
Il codice del Consumo con le modifiche o integrazioni portate dalla direttiva mira a sanzionare il professionista che applica pratiche scorrette. Nel codice è definito “professionista” qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale o che agisca come suo intermediario.
La tutela dei consumatori nel caso di clausole vessatorie
L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato può, su modifica della direttiva, applicare sanzioni amministrative pecuniarie fino a due milioni di euro qualora si riscontri un utilizzo di clausole vessatorie a danno del consumatore, tale sanzione può raggiungere il 4% del fatturato del professionista qualora si riscontri un’infrazione diffusa.
Nell’andare ad irrogare la sanzione l’Autorità deve tenere in considerazione diversi parametri: 1) la natura, gravità e durata della violazione, 2) le azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dal consumatore; 3) le eventuali violazioni commesse in precedenza; 4) i benefici finanziari conseguiti; 5) presenza di ulteriori fattori aggravanti o attenuanti.
Il pagamento delle sanzioni subite deve essere effettuato dal professionista entro 30 giorni dal momento in cui interviene la notifica del provvedimento.
La tutela in caso di annunci di riduzione di prezzo
Una modifica innovativa che ha colpito il codice del consumo la troviamo nell’articolo 17-bis, volto a contrastare il fenomeno dei finti ribassi di prezzo.
Il nuovo comma stabilisce per il professionista l’obbligo di indicare il precedente prezzo applicato per un certo periodo di tempo antecedente alla riduzione di prezzo. Il prezzo precedente indica il prezzo più basso applicato dal professionista nei trenta giorni precedenti.
Il nuovo quadro normativo della tutela del ribasso di prezzo mira a coordinarsi con le discipline, già presenti nel nostro ordinamento, riguardanti i saldi, vendite sottocosto e prezzi di lancio.
La tutela dalle pratiche commerciali sleali con la Direttiva UE 2019/2161
La direttiva introduce una modifica volta a modificare l’articolo 21 del Codice del Consumo, andando ad introdurre il divieto di pratiche commerciali ingannevoli. Tra queste rientrano tutte quelle pratiche che hanno l’intento di indurre il consumatore medio a prendere decisioni che in assenza di esse non avrebbero preso.
Uno dei principali casi di pratiche sleali si verifica quando il professionista promuove un bene come identico ad un prodotto commercializzato in un altro Stato, quando però sono presenti caratteristiche differenti nei beni.