Diritto alla disconnessione

Fino allo scorso anno “smart working” era un termine per addetti ai lavori poco conosciuto e in concreto poco utilizzato.
Ora tutti sappiamo che rappresenta una forma di lavoro particolare che, sotto un’apparente maggiore libertà per il lavoratore nasconde delle insidie non da poco.
Lo svolgimento della prestazione lavorativa “da remoto” il che nella pratica vuol dire per lo più da casa sfuma i confini ” comportando inevitabilmente che siano meno nette le aree tra lavoro e autonomia privata portando spesso ad una intensificazione più che a una riduzione dell’orario lavorativo.
Sono state accertate ripercussioni negative sulla salute dei lavoratori, quale tensioni muscolari e disturbi muscolo scheletrici, nonché privazione del sonno, e ansia.
E’ stato così individuato il diritto alla disconnessione in quanto l’utilizzo degli strumenti tecnologici ormai alla portata di tutti può far pensare, al datore di lavoro, che i lavoratori siano raggiungibili in qualsiasi momento e ovunque, anche durante gli orari non lavorativi.
In altre parole, diritto alla disconnessione vuol dire riconoscere la possibilità per il lavoratore di non essere sempre rintracciabile e consequenzialmente il suo diritto a non rispondere a telefonate, email, messaggi vari al di fuori del vero e proprio orario lavorativo che, smart working o meno non può mutare senza accordi particolari e riconoscimento delle relative indennità.
In data 21 gennaio 2021 vi è stata la Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione UE sulla proposta di Direttiva sul diritto alla disconnessione, ritenuto che ad oggi, manca una normativa europea specifica sul diritto dei lavoratori alla disconnessione.
Possiamo aggiungere su tali aspetti come il nostro legislatore abbia ad oggi solo parzialmente disciplinato alcuni aspetti della problematica ma in modo assolutamente superficiale.
Vedasi la legge 81/2017- che nel disciplinare il lavoro agile non ha riconosciuto la disconnessione come un diritto rinviando ad accordo tra datore di lavoro e lavoratore il concordare i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro mentre la disconnessione deve rappresentare un diritto fondamentale dei lavoratori .
Peraltro fino a quando la direttiva europea non troverà attuazione dovremo comunque considerare i principi genarli costituzionali e quelli rinvenibili nella normativa lavoristica che tutelano la dignità del lavoratore e la tutela psico fisica degli stessi sotto ogni profilo, il che, di converso, in primo luogo, deve portare a non penalizzare lavoratori che evitino di farsi trovare connessi al di fuori degli orari determinati e debitamente ricompensati.

Autore: Avvocato Vito S. Manfredi

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