Il Legislatore ha chiarito definitivamente che il debitore, durante la fase del concordato “in bianco”, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 111 legge. fall., senza la necessità di depositare né il piano, né la proposta di concordato essendo sufficiente, sotto il profilo documentale, l’attestazione dell’esperto.
E’ stato previsto che, in pendenza di un concordato “in bianco”, di un giudizio di omologazione di accordo di ristrutturazione ovvero di una proposta di accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis, sesto comma, legge fall., il debitore possa chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili “funzionali ad urgenti necessità relative all’esercizio dell’attività aziendale” sino al termine di tali procedimenti.
Detti finanziamenti paiono distinguersi da quelli di cui al primo comma per il fatto di non poter essere autorizzati in pendenza di una domanda di concordato definitiva, di essere necessariamente connessi alla prosecuzione dell’attività di impresa, e che, per la loro concessione, è sufficiente per il debitore esplicitare nel ricorso la destinazione dei finanziamenti, l’impossibilità di reperire mezzi aliunde e la precisazione che, in assenza di essi, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all’azienda.
Pare di particolare rilievo la precisazione contenuta nell’ultimo periodo del comma 2-bis, nel quale si precisa che la richiesta ex art. 182-quinquies può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda, si pone in contrasto con la circostanza che, trattandosi di contratti pendenti, essi non sono in alcun modo incisi dal deposito del ricorso prenotativo ex art. 161, comma 6, l.fall. e sono soggetti ad ordinaria prosecuzione.