Beni e tecnologie duali vengono definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico: “quelli utilizzabili in applicazioni civili ma anche nella produzione, sviluppo e utilizzo di beni militari”.
Dato il contesto storico nel quale ci si trova e la pericolosità intrinseca degli stessi, la loro esportazione è assoggettata ad un sistema di controllo molto stringente, regolamentato attraverso un sistema comune di norme a livello comunitario volto a regimentarne la circolazione all’interno dell’ambito territoriale della Unione ma anche all’esterno della stessa, in particolare verso quei Paesi considerati particolarmente sensibili su questo tema.
In questo senso, la disciplina normativa di riferimento è dettata da:
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1375 della Commissione del 29 luglio 2016, che modifica il Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;
- Regolamento delegato (UE) n. 2420/2015 della Commissione del 12 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso;
- Regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione del 22 ottobre 2014, che modifica il Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso;
- Regolamento (UE) N. 599/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso;
- Regolamento (UE) n. 388/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009;
- Regolamento (UE) n. 775/2014 della Commissione del 16 luglio 2014 recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
- Regolamento (UE) n. 1352/2011 della Commissione del 20 dicembre 2011 che modifica il Regolamento CE n. 1236/2005 relativo al commercio di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, degradanti o inumane.
A livello interno invece la normativa più rilevante è dettata dal D. Lvo 2003 n. 96, il quale prevede il regime autorizzativo necessario per l’esportazione all’estero di prodotti a duplice uso, stabilendo, in caso di violazione, delle pene sino a sei anni e una multa sino a 250.000 Euro.
La Corte di Cassazione si è occupata solamente in un’occasione della tematica, in particolare, nella sentenza della sez. III, 09/10/2008, n. 43818 si è stabilito che:
“In tema di reato d’effettuazione d’operazioni d’esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso senza la prescritta autorizzazione – rientrano nella nozione di “operazioni d’esportazione” tutti quegli atti che precedono l’uscita del prodotto dal territorio doganale e che siano funzionalmente rivolti ad effettuare l’uscita medesima, quali la dichiarazione d’esportazione, l’esibizione della documentazione alla dogana e l’introduzione del prodotto in dogana”.
Soggetto attivo dei reati de quibus può essere qualsiasi persona fisica o giuridica che ha reso una dichiarazione d’esportazione e, in particolare, qualora si tratti di persona giuridica, potranno essere chiamati a risponderne sia gli amministratori delegati sia quelli privi di delega ai quali viene estesa la responsabilità in virtù della posizione di garanzia che trova fonte negli articoli 2381 e 2392 c.c.
Cassazione penale Sezione III sentenza 43818 del 9 ottobre 2008 massima:
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