Il nuovo Codice della crisi sostituisce e modifica le norme della legge 3/2012 sotto diversi aspetti (come già anticipato in un nostro precedente articolo)
Tra questi, una delle novità riguarda il Concordato minore, il quale sostituisce l’accordo di composizione della crisi previsto ex art. 8 l.3/2012 e che, diversamente dall’accordo di ristrutturazione, non è accessibile ai consumatori ma solo agli altri soggetti previsti dall’art. 2 del d.lgs. 14/2019.
Possiamo certamente notare affinità con il concordato preventivo, mentre l’accordo di composizione presenta punti di contatto con l’accordo di ristrutturazione.
L’istituto è disciplinato dagli artt. 75 e seguenti del d.lgs. 14/2019. Si ritiene che, in assenza di disposizione specifica, l’atto introduttivo per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi sia il ricorso e che il patrocinio del difensore abbia carattere necessario. Il procedimento si svolge davanti al Tribunale competente territorialmente in composizione monocratica.
I requisiti per accedere al concordato minore sono l’assenza di atti in frode ai creditori e il non aver approfittato dell’esdebitazione nei cinque anni antecedenti la domanda o per due volte, in qualsiasi tempo.
Quale documentazione deve produrre il debitore
L’art. 75 fa una precisa elencazione dei documenti che devono essere allegati alla domanda, quali:
1) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l’attività ha avuto minor durata;
2) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
3) l’elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l’indicazione delle somme dovute. L’elenco deve contenere l’indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
4) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all’articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
5) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l’indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.
Cosa prevede l’Istituto del Concordato minore e le analogie / differenze con l’OCC
Di regola, l’istituto del Concordato minore prevede la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale. Solo qualora si preveda un apporto di risorse esterne che aumenti la possibilità dei creditori di trovare soddisfazione apprezzabile è possibile ammettere la liquidazione. Si introduce così un vincolo che, invece, l’accordo di composizione non prevedeva.
Il contenuto della proposta è libero; devono tuttavia indicarsi i tempi e le modalità di superamento della crisi in cui il soggetto sovraindebitato si è ritrovato e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma. È obbligatoria, per i titolari di garanzie prestate da terzi, la suddivisione dei creditori in classi.
Analogamente a quanto previsto nell’accordo di composizione, anche con il concordato minore è possibile ridimensionare e decurtare le somme assistite da privilegio, purché si assicuri un soddisfacimento non inferiore a quello realizzabile nella liquidazione. Nella continuità, è ammesso il rimborso, alle condizioni previste, delle rate a scadere del mutuo relativo a beni strumentali se al momento della domanda le rate pregresse risultano pagate o il giudice ha provveduto ad autorizzare il pagamento dello scaduto a tale data.
Inoltre l’OCC ha un ruolo fondamentale nel procedimento, in quanto deve attestare che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto, senza che vi sia lesione dei diritti degli altri creditori, con il ricavato della liquidazione, nonché precisare nella propria relazione che accompagna la domanda del debitore quanto precisato dall’art. 76:
a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l’indicazione dell’ eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria;
e) l’indicazione presumibile dei costi della procedura;
f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
g) l’indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.
Non è richiesto, a differenza dell’accordo di ristrutturazione, che sia assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili.
Autore: Dottoressa Giorgia Corvasce