Il diritto all’oblio oncologico è un diritto soggettivo secondo il quale le persone guarite da un tumore possono scegliere di non fornire informazioni sulla loro malattia pregressa.

Il Diritto all’Oblio Oncologico

Il Disegno di legge numero 2548 del 2022, comunicato alla Presidenza del Senato il 28 febbraio 2022, affronta una questione molto deli­cata e sempre più avvertita nella coscienza civile: il diritto all’oblio oncologico.

Il predetto Disegno di legge riguarda il diritto di coloro che sono stati af­fetti da patologie oncologiche a non subire, dopo la guarigione, discriminazioni a causa del loro stato di salute, in particolare per ciò che riguarda l’accesso ai servizi bancari e assicurativi e alle procedure di adozione.

E’ specificato che in entrambi i casi la legislazione vigente e le prassi contrattuali contemplano la possibilità di svolgere indagini sullo stato di salute dei contraenti e dei richiedenti.

Da cosa scaturisce la problematica?

Nel caso della stipula di contratti bancari e assi­curativi, al consumatore vengono richieste informazioni sullo stato di salute. In caso di pregresse patologie oncologiche, la storia medica può giustificare l’imposizione di oneri ulteriori rispetto a quelli normalmente e normativamente previ­sti. Inoltre può incidere in modo specifico sulla valutazione del rischio dell’operazione e della stessa solvibilità del consumatore.

Il diritto all’oblio oncologico è un diritto soggettivo secondo il quale le persone guarite da un tumore possono scegliere di non fornire informazioni sulla loro malattia pregressa. Il fatto di non essere tenuti a dare tali informazioni rappresenterebbe, per chi ha superato una malattia oncologica, la possibilità di sancire il definitivo superamento di una fase della propria vita che verosimilmente si vuole archiviare come conclusa.

Cosa prevede il diritto all’oblio oncologico?

In sede di stipula di contratti di assicu­razione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, non possono essere richieste al consumatore informazioni sullo stato di salute relative a patologie on­cologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia.

Trascorso il periodo sopra indicato, le informazioni fornite alla stipula dei contratti non possono più essere con­siderate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del consumatore.

Non possono essere, altresì, imposti al consuma­tore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

Sussistono inoltre specifici obblighi informativi in favore del consumatore, ed agevolmente le tematiche trattate avranno implicazioni anche sull’aspetto della valutazione del merito creditizio (ove, ad esempio, il consumatore intenda accedere ad una procedura di sovraindebitamento prevista dal Nuovo Codice della Crisi di Impresa).

Prime considerazioni

Una prima analisi conduce ad osservare quale possibile effetto positivo dell’applicazione del diritto all’oblio oncologico, l’integrazione e il rispetto dei principi di uguaglianza di rango costituzionale, oltre che un indubbio segnale di avanzamento socio-culturale.

Autore: Avv. Daniele Enrico Paci

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