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Con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 viene dettata la nuova disciplina dei contratti pubblici, in particolare degli appalti e delle concessioni.
Il decreto, in attuazione della legge delega n. 11 del 2016, recepisce le previsioni dettate dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.
Il nuovo Codice contiene criteri di semplificazione, snellimento, riduzione delle norme in materia, rispetto del divieto di gold plating, ovvero un divieto di eccessiva burocratizzazione non necessaria che vada a dispetto della efficienza, che deve invece caratterizzare la disciplina per garantire la competitività e l’attrattività per gli investitori.
La nuova disciplina è autoapplicativa, viene dato un ruolo di primo piano alla ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), la quale avrà il compito di elaborare delle linee guida, tipici strumenti di soft law, le quali contribuiranno ad assicurare la trasparenza, l’omogeneità e la speditezza delle procedure e fornire criteri unitari. Esse dovranno essere approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
Vengono disciplinate altresì le regole per ogni tipologia di affidamento contrattuale che devono essere rispettose delle regole generali delle procedure ad evidenza pubblica: trasparenza, economicità, efficacia, correttezza, tempestività, libera concorrenza, non discriminazione, applicabilità dei contratti collettivi al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto dei contratti, applicabilità della legge 241/1990, individuazione del RUP, suddivisione in fasi delle procedure, controlli sugli atti di affidamento e i criteri di sostenibilità energetica e ambientale.
Viene introdotto un nuovo rito “specialissimo” che si affianca al rito appalti, previsto dall’articolo 204 del D.lgs. 50/2016 per le controversie in materia di ammissione ed esclusione delle offerte.
In conclusione si evidenzia che per la prima volta si detta una disciplina espressa dell’in house providing, prevedendo la possibilità per le società di avere dei soci privati (seppure non in misura tale da influenzare le scelte strategiche della società) e di operare (massimo per il 20 %) sul mercato.
Fonti normative:
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Parere del Consiglio di Stato n. 855 del 1 aprile 2016
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