Il principio del ne bis in idem: la Corte di Giustizia ne delinea i limiti.

Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza 20/03/2018 n° C‑537/16.

Con due importanti pronunce del 20 marzo 2018, la Grande Sezione della Corte UE è intervenuta nuovamente sul delicato problema delle limitazioni applicate al principio delne bis in idem, in considerazione della corretta interpretazione dell’art. 50 della Carte dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letto alla luce dell’art. 4, del protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

La prima pronuncia (causa C-537/16) vedeva un cittadino italiano essere colpito da una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della normativa in materia di manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – come modificato dalla legge 18 aprile 2005, n. 62).

La seconda pronuncia (cause riunite C-596/16 e 597/16) aveva ad oggetto due controversie che vedevano contrapposte la Consob e due cittadini italiani riguardo alla legittimità di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della l. 6 febbraio 1996, n. 52, come modificato dalla l. 18 aprile 2005, n. 62 – Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee).

La Corte europea, in entrambi i casi, è chiamata a decidere se la previsione di cui all’art. 50 osti alla possibilità di celebrare un procedimento amministrativo avente ad oggetto un fatto per le quali sia già stata pronunciata una condanna penale definitiva a suo carico e se il giudice nazionale possa applicare direttamente i principi unionali in relazione al principio del ne bis in idem.

Per quanto attiene alla valutazione della natura penale dei procedimenti e sanzioni come quelli di specie, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte UE sono rilevanti tre criteri. Il primo consiste nella qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, il secondo nella natura dell’illecito e il terzo nel grado di severità della sanzione in cui l’interessato rischia di incorrere.

Vero è che spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce di detti criteri, se i procedimenti e le sanzioni penali ed amministrativi rivestano natura penale ai sensi dell’art. 50 della Carta ma la Corte può fornire precisazioni tese a guidare il giudice nazionale nella sua interpretazione.

L’applicazione dell’art. 50 della Carta non si limita ai soli procedimenti e sanzioni qualificati come “penali” dal diritto nazionale, ma si estende, indipendentemente da tale qualificazione, a procedimenti e sanzioni che devono essere considerati di natura penale sulla base degli altri due criteri di cui sopra. Quanto al criterio della natura dell’illecito, esso implica che si verifichi se la sanzione di cui trattasi persegua una finalità repressiva, con la conseguenza che una sanzione avente tale finalità presenta natura penale ai sensi dell’art. 50 della Carta e che la mera circostanza che essa persegua parimenti una finalità preventiva non è idonea a privarla della sua qualificazione di sanzione penale.

In merito alla prima pronuncia, l’art. 187-ter del TUF prevede che chiunque abbia commesso manipolazioni del mercato sia punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 5.000.000 di euro, sanzione che in talune circostanze può essere addirittura aumentata sino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito. Secondo la Corte, una sanzione amministrativa pecuniaria che può raggiungere l’importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito con le manipolazioni di mercato presenta un grado di gravità elevato tale da corroborare la tesi secondo cui tale sanzione riveste natura penale ai sensi dell’art. 50 della Carta.

La medesima Corte ha più volte avuto modo di dichiarare che una limitazione al principio del ne bis in idem garantito dall’art. 50 della Carta può essere giustificata sulla base dell’art. 52, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla stessa Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni a tali diritti e libertà solo qualora siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

L’art. 50 della Carta deve essere interpretato, secondo i giudici europei, nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, che consente di celebrare un procedimento riguardante una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale nei confronti di una persona per condotte illecite che integrano una manipolazione del mercato, per le quali è già stata pronunciata una condanna penale definitiva a suo carico, nei limiti in cui tale condanna, tenuto conto del danno causato alla società dal reato commesso, sia idonea a reprimere tale reato in maniera efficace, proporzionata e dissuasiva.

Il principio del ne bis in idem garantito dall’art. 50 della Carta conferisce ai soggetti dell’ordinamento un diritto direttamente applicabile nell’ambito di una controversia come quelle oggetto dei procedimenti principali.

Altro principio di fondamentale importanza, che emerge dalla seconda delle pronunce qui richiamate, è quello secondo il quale l’art. 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, letto alla luce dell’art. 50 della Carta va interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale un procedimento inteso all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale non possa essere perseguito a seguito di una sentenza penale definitiva di assoluzione che abbia statuito che i fatti possono costituire una violazione della normativa sugli abusi di informazioni privilegiate, sulla base dei quali era stato avviato parimenti tale procedimento, non erano provati.

FONTE : Altalex 

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