Assorbimento e Cumulo
Cominciamo col dire che il superminimo è una voce della retribuzione rientrante tra gli elementi accessori della stessa che può essere concessa al lavoratore di modo che lo stesso raggiunga una retribuzione superiore ai minimi contrattuali.
Per meglio comprendere il tutto partiamo col dire che nella retribuzione si distinguono elementi base e accessori. Per quelli base, si intendono i compensi che fanno parte integrante della busta paga e sono:
- Minimo Contrattuale: il minimo contrattuale è la retribuzione minima dovuta al lavoratore, la cui entità è fissata dal CCNL di competenza in relazione a ciascuna qualifica contrattuale e livello. I successivi aumenti sono legati al passaggio di qualifica.
- Indennità di contingenza: è inglobata nel minimo contrattuale si tratta di un importo che ha la funzione di adeguare la retribuzione agli aumento del costo della vita;
- Edr: l’acronimo di Elemento Distinto della Retribuzione, ovvero la cifra pari a 10,33 euro per tredici mensilità che percepiscono tutti i lavoratori, a prescindere dal loro contratto e dalla qualifica ottenuta.
- Scatti di anzianità: determinata al compimento di un’anzianità lavorativa.
Questi sopra citati sono gli elementi base della retribuzione.
Questo perché esistono, altri elementi accessori – non obbligatori la cui presenza ed elementi dipendono dal tipo di mansioni e dalle condizioni del lavoro svolto: i superminimi appunto.
La caratteristica di questo elemento accessorio e data dal fatto che, oltre che essere accessorio può essere assorbibile o non assorbibile.
Cosa vuol dire:
Nel primo caso gli aumenti contrattuali verranno assorbiti dal superminimo che, pertanto, andrà a diminuire nel secondo caso resta come determinato a prescindere dagli aumenti retributivi che si verificano nel corso del rapporto.
Il superminimo non assorbibile, pertanto, rimane invariato qualsiasi aumento intervenga sulla busta paga.
Rappresenta un superminimo non assorbibile quello individuale riconosciuto al lavoratore in busta paga che rappresenta un aumento di merito o ad personam e che viene concordato tra datore di lavoro e lavoratore quale compenso che si aggiunge al minimo contrattuale previsto dal CCNL. Esso è concordato in sede di assunzione o come integrazione successiva al contratto di lavoro. In sostanza il datore di lavoro e il lavoratore si accordano per il riconoscimento in favore del lavoratore di una ulteriore quota di retribuzione fissa mensile, accanto alla paga base, all’indennità di contingenza, agli scatti di anzianità e tutti quegli elementi fissi e continuativi della retribuzione che abbiamo visto.
Al fine di escludere l’assorbibilità del superminimo, è onere del lavoratore dimostrare che le parti abbiano attribuito all’eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull’onere della prova, come detto, è tenuto lo stesso lavoratore.
Il superminimo individuale è lordo ed è tassabile, vale a dire che è è imponibile ai fini contributivi nonchè è imponibile ai fini fiscali, Irpef e da ultimo rientra anche nell’imponibile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto nonché nel calcolo delle mensilità aggiuntive quale la tredicesima e quattordicesima mensilità, sul calcolo delle ferie, dei permessi e, del compenso orario per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare.
Il superminimo assorbibile può essere eliminato, infatti è possibile per le parti, datore di lavoro e lavoratore, giungere ad un accordo individuale che ammetta l’eliminazione del superminimo individuale precedentemente inserito nel contratto di lavoro e nelle buste paga. Quindi il superminimo in busta paga in linea generale si può togliere.
Pertanto Il superminimo individuale, in quanto frutto di un accordo tra le parti, può sempre essere eliminato o ridotto da un successivo accordo ed il consenso del lavoratore ad un accordo di riduzione del superminimo può intervenire anche per suo comportamento concludente, che consiste nel fatto che lo stesso continui a lavorare mostrando di adeguarsi alle nuove condizioni retributive fermo restando, però, che superminimo individuale non può essere ridotto dalla contrattazione collettiva, di qualunque livello, né dal datore di lavoro con atto unilaterale.
Va detto che ai sensi dell’art. 16 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), è vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore – e quindi anche di “superminimi” – aventi carattere discriminatorio ai sensi dell’art. 15 legge 300/1970. Nel caso di violazione della suddetta norma, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all’importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.
LSC Member: Avv. Vito Manfredi