L'Imposta di Registro relativa alla Clausola Penale: va tassata la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa.

L’Imposta di Registro relativa alla Clausola Penale

L’Agenzia delle Entrate, spesso, emette avvisi di liquidazione per il recupero dell’imposta di registro relativa alla clausola penale inserita in contratti di locazione o di compravendita immobiliare.

Tali avvisi sono annullabili in quanto la clausola penale ha natura accessoria e non carattere autonomo rispetto all’obbligazione principale.

La clausola penale

Si tratta di una clausola che le parti possono inserire in un contratto al fine di stabilire, da subito, l’importo da corrispondere, a titolo di penale, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento di una determinata previsione contrattuale.

Ad esempio, in un contratto di locazione, si può trovare una clausola penale di questo genere: << È fatto divieto assoluto di consentire il pernottamento a persone estranee al contratto; l’accertata violazione comporterà la sanzione di Euro 100,00 (cento/00) per ogni notte da imputarsi direttamente alla somma depositata a titolo di caparra>>.

L’imposta di registro relativa alla clausola penale

È l’imposta sulla registrazione degli atti.

Ha il duplice scopo di fornire un’entrata fiscale e di remunerare il servizio che lo Stato offre ai privati.

Infatti, la registrazione di determinati atti garantisce la loro certezza giuridica.

La clausola penale non è autonomamente tassabile

Dottrina e Giurisprudenza hanno più volte ribadito la natura accessoria della clausola in esame rispetto al prevalente oggetto del contratto.

La clausola penale, infatti, non può sussistere in via autonoma rispetto al contenuto e alla causa del contratto.

Se l’obbligazione principale decade, viene meno anche la clausola accessoria.

La clausola penale ha solo la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale, liquidando preventivamente la pretesa risarcitoria.

L’imposta di registro, pertanto, non può essere applicata sulla clausola penale in via autonoma.

Il contratto contenente una clausola penale non è un atto con più disposizioni indipendenti le une dalle altre, soggette ciascuna ad imposta di registro, come se fossero tanti atti distinti.

In un contratto simile, invece, va tassata la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa, in quanto le disposizioni ivi contenute derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Art. 1382 codice civile.

Art. 21, comma 1 e Art. 21 comma 2 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986, n. 131.

Comm. Trib. Prov. Lombardia Milano, Sez. II, Sent., 06/11/2020, n. 2231.

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Emilia-Romagna Reggio Emilia, Sez. I, Sent., (data ud. 21/03/2023) 03/04/2023, n. 54.

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campania Napoli, Sez. XXXI, Sent., (data ud. 11/04/2023) 30/06/2023, n. 9361.

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