Come tutelarsi al meglio a seguito di licenziamento: termini e modalità da rispettare.

Impugnare il licenziamento: termini e procedura

La sospensione del blocco dei licenziamenti ha colpito moltissimi lavoratori duramente.

Cosa può fare, quindi, il lavoratore licenziato per tutelarsi al meglio?

Intanto, è bene tenere a mente che solamente un avvocato specializzato in diritto del lavoro potrà consigliare quali sia la strada migliore da intraprendere nel caso concreto. In particolare, è consigliabile richiedere un parere legale appena possibile, in considerazione del fatto che è necessario rispettare alcuni termini al fine di non incorrere in decadenze che non permetterebbero più al lavoratore di difendersi.

L’art. 6 della Legge 604/1966 prevede infatti che il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

L’impugnazione diventa poi inefficace se non seguita, entro i successivi 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale in funzione del giudice del lavoro.

Si sottolinea, nuovamente, l’importanza dell’impugnazione nei termini di legge.

La mancanza di impugnazione nei termini, infatti, non solo preclude l’eventuale ricorso giudiziale per la tutela del lavoratore, ma anche qualsiasi eventuale domanda di risarcimento del danno conseguenza diretta del licenziamento.

Le diverse tipologie di licenziamento e la procedura per impugnare

La procedura di impugnativa è la medesima, a prescindere dalla tipologia di licenziamento. Il licenziamento può essere infatti intimato per giustificato motivo soggettivo, o giustificato motivo oggettivo.

Nel giustificato motivo soggettivo rientrano i licenziamenti per giusta causa ex. art. 2119 cc e i licenziamenti disciplinari.

Nel giustificato motivo oggettivo rientrano i licenziamenti economici, i licenziamenti per riorganizzazione aziendale e i licenziamenti collettivi.

La forma dell’impugnativa

L’impugnativa deve essere presentata dal lavoratore stesso; in alternativa, può essere proposta tramite associazione sindacale a cui aderisce, oppure da un avvocato munito di procura. Tuttavia, l’impugnativa deve sempre essere sottoscritta dal lavoratore, pena l’inammissibilità della stessa.

La forma dell’impugnativa, però, può essere molteplice. Infatti, si considera valido qualisasi atto scritto, giudiziale o stragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore al datore di lavoro. Non è neppure necessario indicare i motivi a fondamento dell’impugnazione, che poi si indicheranno nel ricorso; ciò che rileva, infatti, è la volontà di impugnare.

Autore: Avv. Martina Manfredi

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