La Cassazione sulla contestazione di conformità di una copia all’originale vs il disconoscimento della scrittura privata

In tema di dedotta nullità del contratto di negoziazione titoli per difetto di forma scritta, la Cassazione, con ordinanza n. 8213/20 depositata il 27 aprile 2020, ha chiarito che mentre il disconoscimento della scrittura privata, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della stessa, la contestazione della copia all’originale non impedisce al giudice di accertarne la conformità anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

L’origine della vicenda è la conferma in appello della decisione di primo grado con cui era stata dichiarata la nullità dei due ordini di acquisto di obbligazioni, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme, per difetto di forma scritta del contratto di negoziazione titoli, a seguito del disconoscimento da parte dei contraenti di conformità della copia all’originale.
La banca ricorre per cassazione censurando l’affermazione secondo cui non erano stati indicati gli indizi gravi, precisi e concordanti di conformità e la statuizione secondo cui la produzione dei contratti originali era inammissibile in sede di appello.

Secondo la Cassazione il motivo è fondato, in quanto la contestazione di conformità di una copia all’originale ex art. 2719 c.c. non produce gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c.. Infatti, chiarisce la Corte, mentre «il disconoscimento in mancanza di richiesta di verificazione preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni».
A tal riguardo, secondo il recente indirizzo delle Sezioni Unite, «prova nuova indispensabile è quella idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margine di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie di primo grado».
Pertanto, secondo i Giudici di legittimità, la statuizione di inammissibilità dell’esibizione del contratto originale ai fini della valutazione di conformità della copia già prodotta in primo grado non è conforme a diritto, trattandosi di documento decisivo ai fini della dedotta nullità del contratto per carenza di forma scritta.
In accoglimento del ricorso, la Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello.

Tratto da “Diritto e Giustizia” 28 aprile 2020.

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