A partire dal 6 febbraio 2016 sono entrati in vigore i decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, i quali hanno introdotto rilevanti novità all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, in particolare è stato depenalizzato il reato di:
- omesso versamento di ritenute previdenziali entro il limite di euro 10.000,00, previsto dall’art. 2, comma 1-bis della legge 11 novembre 1983, n. 638.
Nella stessa ottica di snellimento della “macchina penale”, con ildecreto legislativo numero 158 del 24 settembre 2015, in vigore dal 22 ottobre 2015, è stata:
- elevata dagli originari euro 50.000 ad euro 250.000 la soglia di punibilità per i reati di omesso versamento dell’IVA per ciascun periodo di imposta.
Normativa applicabile:
- per le condotte successive al 6 febbraio 2016 troverà applicazione la nuova disciplina;
- per le condotte commesse anteriormente a tale data e per il cui accertamento è ancora pendente il procedimento penaletroverà applicazione la nuova disciplina in virtù della previsione espressa dell’articolo 8 del decreto n. 8 del 2016 (in ossequio al generale principio del favor rei);
- per i procedimenti già definiti con sentenza o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revocherà la sentenza o il decreto, ex articolo 673 c.p.p., dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Rimedi oggi esperibili per coloro che hanno omesso il versamento delle ritenute previdenziali e I.V.A. entro i limiti sopra indicati:
- per le condotte commesse anteriormente a tale data e per il cui accertamento è ancora pendente il procedimento penaleil giudice pronuncerà, ai sensi dell’art. 129 c.p.p, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente;
- per i procedimenti già definiti con sentenza o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione, su istanza promossa dalla persona condannata, revocherà la sentenza o il decreto, ex articolo 673 c.p.p., dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Fonti:
D.Lgs. 15 gennaio 2016, n.7
D.Lgs. 15 gennaio 2016, n.8
Per ulteriori informazioni ed assistenza saremo felici di ricevere le Vostre richieste a: info@lsclex.com