L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, i quali hanno la facoltà di attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e acquisire la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. Laddove gli associati abbiano deciso per tale soluzione, sussiste la legittimazione dello studio professionale associato rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente che ha conferito l’incarico.
Lo ha chiarito la Cassazione con ordinanza n. 7898/20 depositata il 17 aprile.
Il caso. Lo studio associato
presentava domanda di ammissione al passivo del fallimento della società per un
credito da prestazioni professionali. A seguito della parziale ammissione del
credito da parte del giudice delegato, lo studio proponeva opposizione, che
veniva successivamente dichiarata inammissibile dal Tribunale per mancanza di
legittimazione ad agire.
Avverso tale ultimo decreto, lo studio ricorre per cassazione denunciando
violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c.c., lamentando l’erronea
affermazione da parte del Tribunale, con rilievo d’ufficio, della carenza di
legittimazione processuale dello studio, dovuta alla confusione di tale
situazione meramente processuale con l’effettiva titolarità del rapporto
oggetto di causa.
Legittimazione ad agire dello studio associato.
La Cassazione afferma che, ai sensi
dell’art. 36 c.c., l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni
non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, i quali hanno
la facoltà di attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare
contratti e acquisire la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli aderenti
e da essi personalmente curati. Laddove gli associati abbiano deciso per tale
soluzione, sussiste la legittimazione dello studio professione associato
rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a
favore del cliente che ha conferito l’incarico.
A tal proposito, continua la Corte,
si è precisato che «la domanda di insinuazione al passivo proposta da uno
studio associato fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto
d’opera professionale da cui quel credito è derivato e dunque l’insussistenza
dei presupposti per il riconoscimento del privilegio in oggetto», salva
l’allegazione e la prova di un accordo tra gli associati che preveda la
cessione all’associazione del credito al compenso per la prestazione professionale.
Nella fattispecie, la Suprema Corte ritiene pacifico che l’insinuazione al
passivo fallimentare sia stata proposta dallo studio associato e che lo stesso
sia stato parzialmente ammesso al passivo del fallimento, proponendo
l’opposizione ex art. 98 l. fall., al fine del riconoscimento del
privilegio. Pertanto, essendosi formato giudicato endofallimentare, il giudice
dell’opposizione non poteva prendere nuovamente in considerazione ex
officio la questione relativa all’ammissione del credito dello studio, e
da ciò discende la legittimazione dello stesso ad impugnare il provvedimento di
esclusione del privilegio.
Per tutti questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rinvia al tribunale per nuovo esame.
Tratto da “Diritto e Giustizia” del 20 aprile 2020 Sezione Fallimento.