La Questione Sull’ammissione Al Patrocinio A Spese Dello Stato E Gestione Della Crisi Da Sovraindebitamento

A 8 anni dall’entrata in vigore della disciplina sulla gestione della crisi da sovraindebitamento, in poche occasioni è stata posta la questione inerente all’ammissione del debitore al patrocinio per i non abbienti di cui all’art. 74 del DPR 115/2002.

La suddetta disposizione, infatti, limita l’accesso al beneficio ai soli casi di assistenza legale nei processi civile, penale, amministrativo, tributario, o di volontaria giurisdizione, apparentemente escludendone l’applicabilità alla assistenza profusa in relazione procedimento ex l.3/2012.

Tuttavia, alla luce del fatto che la procedura di sovraindevitamento è suddivisa in due parti, delle quali solo la seconda è un fase processuale vera e propria, perchè si svolge davanti al Giudice (sezione fallimentare), mentre la prima, prodromica alla seconda, consiste in una sorta di verifica di fattibilità della procedura stessa e si svolge con l’ausilio dell’OCC, emerge come l’ammissione al “gratuito patrocinio” del sovraindebitato, possa essere astrattamente ammissibile per la seconda fase, mentre diventa più difficile che lo stesso possa dirsi per la prima.

L’unica pronuncia in merito, che apre alla possibilità che il sovraindebitato veda garantitosi il supporto di una difesa tecnica anche in assenza dei mezzi reddituali necessari, proviene dalla Corte di Torino (sent. Trib. Torino, Sez. VI, del 16-11-2017 Est. Cecilia Marino)

In questa occasione, alla luce dei già citato art. 74 del T.U.S.G., che regola le ipotesi di ammissione al beneficio previsto per i non abbienti (per le ipotesi nelle quali le ragioni del richiedente non risultino manifestamente infondate), e il successivo art. 75 del T.U.S.G., che precisa al II comma che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato si applica a condizione che il richiedente “debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico”, il Tribunale torinese – in sede monocratica – ha confermato lammissibilità al patrocinio a spese dello Stato nel caso di procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex lege 3/2012.

Il carattere assolutamente innovativo di questa pronuncia è da individuare nel fatto che il Tribunale di Torino abbia disposto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • sia per procedimento avviato ex art. 15 della L. n. 3 del 2012 per la nomina di un professionista con funzioni di Occ;
  • sia per l’assistenza tecnica nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

In effetti, la pronuncia del Tribunale di Torino rientra in un filone dottrinale che ritiene superata l’idea per cui la procedura da sovraindebitamento sia pur sempre una procedura concorsuale e che pertanto soggiace al principio della par condicio creditorum. Ciò sta a significare che tutti i creditori del sovraindebitato (compresi l’OCC e il legale che lo assiste nel corso della procedura) non dovranno trovare soddisfazione all’esterno della procedura (come nel caso di remunerazione da parte dello Stato, in considerazione dell’ammissione al “gratuito patrocinio” da parte del sovraindebitato) ma sull’attivo della stessa. In definitiva, verrebbero violati sia il principio della par condicio creditorum, sia il principio del soddisfacimento dei creditori sull’attivo imponibile in caso di accesso al “gratuito patrocinio”.

Dunque, secondo il filone di pensiero in cui vi rientra la pronuncia del Giudice torinese, la procedura da sovraindebitamento, modellata senza alcun dubbio sulla base delle altre procedure concorsuali, è da considerarsi un istituto a sé stante, con una propria indipendenza strutturale, e che potrebbe atteggiarsi diversamente con riguardo alla questione del rispetto dei due summenzionati principi.

Inoltre, a sostegno dell’ammissibilità del sovraindebitato al “gratuito patrocinio”, vi è una seconda argomentazione: il riferimento è al ricorso alla c.d. finanza esterna anche nel sovraindebitamento. Questa consiste nella presenza di un terzo soggetto che, con fondi propri, interviene al fine di concorrere al pagamento dei debiti e che pertanto non ostacolerebbe la possibilità da parte dello Stato di sopportare, attraverso il “gratuito patrocinio”, i costi dell’OCC e del legale.

A conferma di ciò, il Giudice torinese, con la pronuncia del 16.11.2017, ha affermato che tanto nelle procedure concorsuali quanto nel sovraindebitamento trova spazio il ricorso alla c.d. finanza esterna.

In virtù di tale situazione, i creditori prededucibili (OCC e legale) potranno essere soddisfatti al di fuori della procedura, a spese dello Stato, solamente nell’ipotesi in cui il sovraindebitato rientri nelle soglie minime di reddito previste e che, per il 2021, ammontano a una somma pari a €11.746,68 (potrà, quindi, essere ammesso al gratuito patrocinio chi ha percepito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a questo importo).

In conclusione, si ricorda anche la sentenza della Corte di Cassazione, n. 19215/2005, inerente all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia fallimentare, la quale, al fine di garantire al debitore la certezza di poter accedere alla difesa, rappresenta un’importante clausola di salvezza che previene ogni lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito”.

Infatti, tanto il diritto alla assistenza legale/processuale, quanto il diritto all’aiuto dello Stato per l’esercizio della difesa da parte dei non abbienti, sono diritti costituzionalmente garantiti, e, come tali, diritti di rango superiore rispetto a qualsiasi norma ordinaria, e dunque inviolabili dinanzi ai principi concorsuali (in tema di sovraindebitamento ed in tema di procedure concorsuali in senso stretto).

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