Le clausole di limitazione della responsabilità ex articolo 1229 codice civile: l’essenza e l’individuazione del nesso funzionale.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18338 del 12/07/2018, ha espresso un principio di notevole portata, relativo al tentativo di aggiramento dei patti che escludono o limitano preventivamente la responsabilità del debitore in caso di dolo o di colpa, grave mediante l’inserzione di una clausola penale che contempli al suo interno la modesta entità dell’importo risarcibile.

Il caso traeva origine dalla richiesta di risarcimento formulata dalla titolare di un esercizio commerciale nei confronti  dell’istituto di vigilanza responsabile del danno subito, a causa del furto perpetrato da ignoti nel locale, non avendo la società diligentemente adempiuto alle obbligazioni del contratto di servizio stipulato con la  proprietà che imponeva, in caso di segnalazione di allarme, di effettuare un accurata ispezione del locale, che nella specie presentava evidenti segni esteriori di effrazione della saracinesca, della finestra sul retro e di alcune grate collocate nel muro perimetrale.

La clausola contrattuale disponeva che “L’Istituto non presta alcuna garanzia nè si assume alcune responsabilità per eventuali furti, danni ed in genere pregiudizi subiti dall’Utente… Nel caso di comprovato inadempimento nell’esecuzione del servizio e di comprovata riferibilità dei danni a tale inadempimento, l’istituto sarà tenuto unicamente a versare all’Utente, a titolo di penale fissa, una somma pari ad una mensilità del canone in corso. E’ esclusa pertanto ogni risarcibilità di eventuale danno ulteriore subito dall’Utente”.

La Suprema Corte ha stigmatizzato la liceità di clausole di tal fatta, statuendo che l’irrisorietà del danno pattuito preventivamente sotto forma di clausola penale costituisce elemento sintomatico dell’aggiramento del divieto di limitazione di responsabilità stabilito dall’ art. 1229, comma 1, c.c.

Ne consegue che deve ritenersi illegittima una clausola penale, inserita in un contratto di vigilanza di un esercizio commerciale, contenente la previsione di limitazione dell’ammontare del danno risarcibile, cagionato dal mancato od inesatto adempimento della prestazione di vigilanza, in misura pari alla rata mensile del corrispettivo, di entità modesta, e nel contempo escluda la responsabilità dell’Istituto di vigilanza “per eventuali furti”, così sostanzialmente interrompendo il nesso funzionale tra la corretta esecuzione del servizio e la prevenzione della commissione di furti ai danni del cliente.

Autore: Avv. Daniele Enrico Paci oppure postato da Lsc Lex

Potrebbe Interessarti