T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 19/12/2019, n.175
Con la pronuncia sopra menzionata si specifica che in ossequio al principio di legalità dell’azione amministrativa, i poteri amministrativi – e, quindi, i provvedimenti che di tali poteri sono espressione – sono tipici e nominati.
Una parziale eccezione a tali principi è costituita dal potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti (potere che, nella Provincia di Trento, è previsto dall’art. 62 della l. reg. n. 2/2018), ossia provvedimenti volti a far fronte a situazioni di urgente necessità, concreta ed attuale, che non potrebbero essere affrontare e risolte in maniera efficace con gli strumenti ordinari.
Difatti, tali provvedimenti sono nominati, ma costituiscono strumenti atipici per quanto attiene al contenuto, fissando la legge unicamente i presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza, ma non il contenuto delle ordinanze, in quanto le situazioni di urgenza che possono concretamente verificarsi non sono prevedibili a priori e, quindi, non è possibile predeterminare la misura da adottare nel caso concreto per fronteggiare la situazione di urgenza.
La pronuncia in commento offre lo spunto per la trattazione dello specifico potere di emanare ordinanze in deroga a quanto stabilito dal Governo, argomento divenuto di particolare attualità proprio in occasione dell’emergenza epidemiologica legata al Covid-19.
Sebbene il dibattito dottrinale tra giuristi sia aperto, lo stesso Governo, ad esempio, con il Dpcm 26 aprile 2020, all’articolo 10, rubricato Disposizioni finali, sembra sancire la liceità delle ordinanze in deroga statuendo che: “Si continuano ad applicare le misure di contenimento piu' restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale”.
In questo quadro, non sarà certo sfuggito all’occhio dei giuristi più attenti, quanto precisato dall’ordinanza regionale Lombardia n. 537 del 30/04/2020 che al penultimo paragrafo delle premesse recita: “RITENUTO che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell’adozione di misure più restrittive di quelle statali e quindi rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora il suo attuale fondamento negli art. 32 e 117, 3° Cost. oltreché sugli artt. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del Decreto legislativo n. 112/1998”.
Sulla scorta dell’acuto brocardo «Necessitas non habet legem, sed ipsa sibi facit legem» (la necessità non conosce leggi, ma diventa essa stessa legge) si può certamente affermare che il dibattito sull’interpretazione dei fondamenti normativi del potere di ordinanza regionale in deroga è quantomai aperto.