La Sezione Consultiva per gli Atti, lo scorso 24 aprile, ha reso il parere sulle disposizioni integrative e correttive (ex art. 1, c. 1, L. n. 20/2019) al D.Lgs. n. 14/2019 recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.
Adeguamento alle circolari presidenziali. Nel dettaglio, la Sezione ha rilevato la necessità di rivedere il testo del decreto correttivo per adeguarlo alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92 (Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi) e del 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 (Guida alla redazione dei testi normativi).
Tenore delle integrazioni e modifiche. Viene osservato poi che l’Amministrazione ha spesso sostituito integralmente interi articoli e commi anche per aggiunte e inserimenti minimi. A tal proposito la Sezione raccomanda pertanto di formulare il decreto correttivo con la tecnica della novella, limitandolo alle sole disposizioni effettivamente modificate, così evitando la riproduzione integrale nel decreto di intere disposizioni identiche a quelle contenute nel Decreto legislativo n. 14 del 2019.
Sul rinvio dell’entrata in vigore. Inoltre, viene preso con favore dalla Sezione il rinvio dell’entrata in vigore del Codice il 1° settembre 2021, come stabilito dall’art. 5 D.L. n. 23/2020.
A parere della Sezione «si tratta di scelta opportuna per evitare che il codice entri in vigore in un momento prossimo all’attuale emergenza sanitaria che, inevitabilmente, sta già causando pesanti ripercussioni sull’economia. In questo periodo potranno anche individuarsi differenti regole per la gestione delle crisi d’impresa derivanti dall’emergenza sanitaria, differenziando semmai il trattamento delle crisi economiche in cui le imprese si trovavano già prima dell’emergenza sanitaria da quelle derivanti dalla predetta emergenza».
Articoli. Infine, la Sezione Consultiva ha esaminato gli articoli meritevoli di osservazione, ponendo l’attenzione sull’art. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21 25, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41 e 43
Tratto da “De Iure” Il Fallimentarista news del 30 aprile 2020