L’ESDEBITAZIONE: D.D.L. RORDORF

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L’esdebitazione si concreta in un beneficio che viene riconosciuto al debitore mediante la dichiarazione di inesigibilità dei crediti non integralmente soddisfatti attraverso la liquidazione del patrimonio ed è condizionato alla sussistenza di una serie di requisiti soggettivi ed oggettivi.
L’istituto è volto a garantire al debitore una fresh start, ovvero la possibilità di rimettersi “in bonis” nel circuito economico.
Il progetto di riforma elaborato dalla commissione Rordorf, il cui progetto di disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 2016, prevede una rilevante modificazione della attuale disciplina, dettata dalla legge fallimentare e dalla legge n. 3 del 2012, per renderla conforme alla disciplina euro unitaria (Raccomandazione 12 marzo 2014 n. 135 e Regolamento UE 2015/848).
Nell’attuale panorama normativo si devono distinguere due tipologie di esdebitazione:

  • nelle procedure di liquidazione giudiziale: in questi casi le novità si concretano nell’ammettere l’esdebitazione quando siano ancora in corso le attività di liquidazione, ma siano passati almeno tre anni dalla sua apertura (oggi si prevede che possa essere chiesta a partire dalla chiusura della procedura e fino all’anno successivo a tale momento), nel prevedere nuove forme di esdebitazione per le insolvenze minori (viene eliminata la necessità di un formale provvedimento del tribunale, salva la possibile opposizione dei creditori) e soprattutto si prevede l’estensione della stessa anche alle persone giuridiche (in questo caso i presupposti per la sussistenza dei requisiti di meritevolezza devono essere riferibili alla condotta degli amministratori e, nel caso di società di persone, dei soci);
  • nella disciplina del sovraindebitamento: anche in questo ambito si ha l’estensione alle persone giuridiche. Si prevede un’ulteriore profilo di novità: il debitore ritenuto meritevole potrà accedere per una sola volta al beneficio anche qualora non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità (presente o futura), salvo l’obbligo di pagamento dei debiti entro tre anni ove sopravvengano utilità.

Fonti normative:

  • Legge n. 3 del 2012;
  • Raccomandazione 12 marzo 2014 n. 135;
  • Reg. UE n. 848/2015.

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