Licenziamento economico – La sentenza della Corte Costituzionale n. 59/2021
In merito a licenziamento economico, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 59 del 1 aprile 2021 ha sancito l’incostituzionalità di quanto introdotto dalla Riforma Fornero, che aveva reso facoltativa e non obbligatoria la tutela reintegratoria.
In particolare, l’incostituzionalità riguarda l’art. 18, settimo comma, secondo periodo della legge 300/1970, così come modificato dall’art. 1 comma 42 lettera be della legge 92/2012(Riforma Fornero).
La Riforma Fornero, infatti, aveva previsto che, qualora il giudice accertasse la manifesta insussistenza del fatto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, poteva applicare tutela reintegratoria su base facoltativa.
In questo modo, la reintegrazione era rimessa interamente al potere discrezionale, che però non aveva a disposizione alcun criterio normativo in base ai quali decidere.
La violazione dell’Art. 3 Cost. (Principio di uguaglianza)
La Riforma Fornero, secondo la corte, era in violazione del principio di eguaglianza previsto dall’art. 3 della Costituzione, in quanto di fatto creava una situazione in cui situazioni praticamente identiche subivano trattamento profondamente diverso.
In merito, infatti, ai licenziamenti disciplinari, il legislatore ha previsto la reintegra del lavoratore ove sia accertato, nel corso del giudizio, l’insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento; al contrario, per i licenziamenti economici la reintegrazione non risultava, fino a poco fa, obbligatoria.
Per effetto quindi di una “insindacabile e libera scelta del datore di lavoro di qualificare in un modo o nell’altro l’atto espulsivo”, si andrebbe a determinare una disparità arbitraria di trattamento tra “situazioni del tutto identiche, ossia il licenziamento per giusta causa e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dei quali si sia accertata in giudizio l’infondatezza”.
L’irragionevolezza dei criteri distintivi
Oltre alla violazione del principio di uguaglianza, inoltre, si palesava una irragionevolezza pervasiva relativa al criterio distintivo adottato, che conduceva, a ulteriori disparità di trattamento.
Non venivano forniti, infatti, criteri direttivi di alcun tipo per i magistrati che si trovavano a dover scegliere tra tutela reintegratoria e indennitaria. La valutazione era rimessa così al giudice, senza però fornire concreti punti di riferimento.
La discrezionalità riconosciuta al giudice non deve “sconfinare in un sindacato di congruità e di opportunità” e non può inficiare le scelte imprenditoriali.
Ne consegue che, ove sia accertata in giudizio l’insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento economico, il giudice sarà obbligato a disporre la tutela reintegratoria.
Autore: Avv. Martina Manfredi