Limiti di Necessità - Fisiologia da Autostrada: il bisogno fisiologico può giustificare la sosta in caso di "malessere".

Limiti di Necessità – Fisiologia da Autostrada

Si stanno avvicinando le vacanze e le lunghe code in autostrada. Esistono dei “Limiti di Necessità” per adattarsi alla “Fisiologia da Autostrada”.

Un argomento che può sembrare, per certi versi, ilare ma che, in realtà, può rappresentare un bel problema è cosa fare quando, durante il viaggio, non si è nelle vicinanze di un bagno e “la natura chiama” tanto da non poter resistere.

Cosa dice il diritto?

Se, da un punto di vista fisiologico, la conclusione scontata può essere solo quella che preveda di accostare l’auto e di provvedere in tal senso, da un punto di vista giuridico, bisogna, invece, tenere in considerazione vari aspetti.

L’art. 726 c.p., “Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio” prevede che: <<Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000 >>. Si precisa che l’art. 726 c.p. è stato oggetto della Sentenza n. 95/2022 della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale “nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» anziché «da euro 51 a euro 309»“.

Comportamenti sanzionabili

In passato, sono state sanzionate, ex art. 726 c.p., condotte come quella di “urinare in piedi sul guardrail posto a delimitazione della corsia di emergenza di un tratto autostradale” (Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 17 giugno 2022, n. 19573).

Sorge spontaneo, allora, chiedersi se, per evitare di rischiare di configurare la condotta sanzionata dall’art. 726 c.p., fermandosi, sia “tollerato” o meno, invece, l’eccesso di velocità, dovuto a un “improvviso quanto incontrollabile bisogno fisiologico” che renda la condotta praticata l’unica via percorribile (Giudice di Pace, Palermo, Sez. VIII, Sentenza, 23 aprile 2013, n. 689).

A tal fine, ci si potrebbe appellare all’art. 4 della L. 24 novembre 1981, n. 689, “Cause di esclusione della responsabilità“, relativo alle sanzioni amministrative, dove si prevede che non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto in stato di necessità, espressione mutuata dall’art. 54 del c.p., “Stato di necessità“, il quale afferma, al primo comma, che: << Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo>>.

Correre con l’auto non è una soluzione

Anche qui, la soluzione di “spingere sul gas“, per l’esigenza, di estrema difficoltà probatoria, di arrivare prima ad avere un bagno a disposizione, non è stata giuridicamente sostenuta in quanto comporta una condotta di guida tale da costituire un pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza stradale assolutamente non giustificabile per l’impellente bisogno fisiologico.

Tuttavia, è da rilevare come, ai sensi dell’art. 157, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo codice della strada“), sia possibile per il conducente effettuare una sosta di emergenza arrestando il veicolo per malessere fisico proprio o di un passeggero.

La sosta sulla corsia d’emergenza

Pertanto, il bisogno fisiologico può giustificare la sosta sulla corsia di emergenza qualora rientri nel concetto di “malessere” inteso come disagio e finanche incoercibile necessità fisica anche transitoria che non consenta di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione (Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 25 febbraio 2010, n. 7679).

Ad ogni modo, tale sosta sulla corsia di emergenza dovrà essere effettuata prendendo tutte le cautele possibili per evitare la visione da parte di terzi o l’offesa della pubblica decenza affinché non si ricada nell’ipotesi ex art. 726 c.p..

Autore: Avvocato Laura Vaccarella

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