Maternità anticipata: quando si può chiedere e come fare domanda

La sospensione dal lavoro per maternità è attualmente prevista normalmente per il periodo che va da due mesi prima del parto a tre mesi successivi al parto. In alcuni casi, tuttavia, è possibile chiedere la maternità anticipata, che inizia prima del periodo obbligatorio previsto per legge.

Chi può effettuare la richiesta di maternità anticipata?

La maternità anticipata può essere richiesta da tutte le donne lavoratrici, sia nel settore privato che pubblico, quando si tratta di situazioni classificate come gravidanza a rischio e/o lavoro a rischio.

Spetta quindi:

  1. In caso di gravi complicanze della gravidanza e/o ove vi siano preesistenti forme morbose che possano aggravarsi durante la gravidanza (gravidanza a rischio);
  2. In caso di sussistenza di condizioni di lavoro, comprese quelle ambientali, che possano negativamente influire sulla salute della donna o del bambino (lavoro a rischio);

Il lavoro a rischio potrebbe per esempio configurarsi per certe tipologie di lavoro manuale, che implichi il sollevamento dei pesi oppure lo svolgimento di un lavoro pericoloso, faticoso e/o insalubre senza la possibilità di spostamento ad altre mansioni compatibili con la gravidanza.

Come si richiede?

Per accedere alla maternità anticipata, bisogna verificare che sussistano determinati requisiti. La procedura può variare in base alla regione, ma è comunque necessario presentare all’INPS (per via telematica o cartacea):

  • Domanda di interdizione anticipata dal lavoro;
  • Certificato medico del ginecologo accreditato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Il certificato deve attestare la presenza di complicanze gravi e/o condizioni morbose preesistenti che potrebbero aggravarsi con la gravidanza.
  • Certificato medico di gravidanza redatto da medico della ASL.

Come funziona la maternità anticipata?

Durante la maternità anticipata, l’indennità corrisposta rimane la stessa che verrebbe corrisposta in condizioni normali. Si tratta quindi l’80% dello stipendio medio giornaliero, basato su quanto percepito nel mese precedente alla sospensione del lavoro.

Alcuni contratti collettivi prevedono un’integrazione sino ad arrivare al 100% dello stipendio.

La visita fiscale non è richiesta sino al settimo mese, mese in cui è comunque obbligatorio comunque fare domanda per maternità obbligatoria.

Autore: Avv. Martina Manfredi

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