Il Decreto legislativo 231/2001 disciplina la responsabilità degli enti e delle imprese in relazione a reati nell'interesse o di società.

Il Modello di Organizzazione e Gestione (“modello 231”) e la responsabilità degli enti

Il modello 231/2001 è stato introdotto dal Decreto legislativo 231/2001, che disciplina la responsabilità degli enti e delle imprese in relazione a reati commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio della società di amministrazione e/o dei dipendenti.

Il thelos della norma è teso a salvaguardare le Società e gli Enti da eventuali reati, citati nella norma stessa, commessi dai propri dipendenti o dagli amministratori.

Il modello 231/2001 è obbligatorio?

Il modello 231 è un modello di organizzazione e gestione, allo stato non obbligatorio, bensì rimesso alla discrezionale autonomia imprenditoriale. In breve, non è altro che uno strumento per esimere una società della propria responsabilità amministrativa dipendente da reato.

L’innovazione introdotta dalla normativa, oramai ventennale, ha previsto per la prima volta la responsabilità degli enti in sede penale, la cui imputabilità fino a quel momento si limitava alle sole persone fisiche. Con questa previsione, si è consentito di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati, previsti dal decreto legislativo 231/01.

Chi può dotarsi di un modello organizzativo 231?

1) le società e le associazioni fornite di personalità giuridica (tra cui le società di capitali e le società cooperative iscritte nel registro delle imprese);

2) le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che non hanno come scopo lo svolgimento di attività economica e che acquistano personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2001 n. 361;

3) le società di persone, le cooperative e tutti gli enti sprovvisti di personalità giuridica.

Quali sono i benefici conseguenti all’adozione di un modello 231?

L’interesse per le imprese si sostanzia nella riduzione del rischio di essere chiamate a rispondere per uno dei reati sanzionati dal decreto 231. Per diminuire il rischio di illeciti, la scelta migliore che le aziende possono intraprendere è l’adozione del Modello organizzativo 231. Si tratta di un sistema preventivo stabilito dall’azienda, con cui si indirizzano i comportamenti di ogni membro al rispetto delle norme attinenti alla responsabilità d’impresa. Invero, ogni ente che volesse avvalersi dell’esimente, deve provare la corretta gestione ed adozione del modello proprio ed esclusivo. Ciò comporta ovviamente che tale modello debba essere predisposto su misura della realtà aziendale ed organizzativa.

Secondo il D. Lgs 231/2001, infatti, le aziende risultano punibili per illeciti commessi da:

  • persone che rivestono ruoli di rappresentanza, gestione e amministrazione;
  • entità organizzative autonome;
  • persone soggette alla direzione e vigilanza, come i dipendenti.

Il criterio oggettivo di imputazione dell’ente, tale da determinare la responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, presuppone un interesse o un vantaggio acquisito dagli enti stessi.

La sentenza della Cassazione n. 22256/2021 – l’interesse

Sul punto, è intervenuta recentemente la quarta sezione penale della Corte di Cassazione, la quale  ha affermato i seguenti principi di diritto con specifico riferimento alla sussistenza del requisito dell’ “interesse” e/o del “vantaggio” nel caso di reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica. (Cassazione Penale, Sez. IV, 8 giugno 2021 (ud. 3 marzo 2021), n. 22256 Presidente Piccialli, Relatore Proto Pisani).

Quanto alla valutazione della sussistenza del requisito dell’interesse“, sono stati affermati i seguenti principi di diritto:

– «ricorre il requisito dell’interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un’utilità per la persona giuridica e la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche è l’esito non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi di impresa [ …]in materia di prevenzione»;

– «l’interesse è un criterio soggettivo, il quale rappresenta l’intento del reo di arrecare un beneficio all’ente mediante la commissione del reato, che deve essere accertato mediante una valutazione ex ante essendo del tutto irrilevante che si sia o meno realizzato il profitto sperato»;

– il requisito della commissione del reato nell’interesse dell’ente non richiede, ai fini della sua integrazione, la sistematicità delle violazioni antinfortunistiche, essendo ravvisabile «anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta a un’iniziativa estemporanea, allorchè altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente», in quanto la sistematicità della violazioni «attiene al piano prettamente probatorio, quale possibile indizio della esistenza dell’elemento finalistico della condotta dell’agente».

La sentenza della Cassazione n. 22256/2021 – il vantaggio

Quanto alla valutazione della sussistenza del requisito del “vantaggio”, sono stati affermati i seguenti principi di diritto:

– «ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell’ente, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, e, dunque ha realizzato una politica di impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi e un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto» ovvero «massimizzazíone della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso» oppure consentendo una «riduzione dei tempi di lavorazione»;

– «il vantaggio è criterio oggettivo, legato all’effettiva realizzazione di un profitto, di importo non irrisorio, in capo all’ente quale conseguenza della violazione delle regole cautelari antinfortunistiche, il quale deve essere analizzato, a differenza dell’interesse, ex post, senza che sia necessario che il reo abbia volontariamente violato le regole cautelari al fine di risparmiare, in quanto la mancanza di tale volontà rappresenta la sostanziale differenza rispetto all’interesse»;

– «il concreto apprezzamento della consistenza del vantaggio, cioè del suo importo non irrisorio, è rimesso alla valutazione del giudice di merito, che resta insindacabile ove congruamente ed adeguatamente motivata»;

– ai fini dell’integrazione del requisito del vantaggio non è necessaria la sistematicità delle violazioni antinfortunistiche, essendo ravvisabile tale criterio di imputazione anche in relazione a una trasgressione isolata, allorchè altre evidenze fattuali dimostrino la consistenza del vantaggio derivato all’ente dalla commissione del reato, in quanto la sistematicità della violazioni attiene al piano prettamente probatorio, quale possibile indizio della consistenza del vantaggio.

La sentenza della Cassazione n. 22256/2021 – le conclusioni

Al fine di «impedire un’applicazione automatica della norma che ne dilati a dismisura l’ambito di operatività ad ogni caso di mancata adozione di qualsivoglia misura di prevenzione (che implica quasi sempre un risparmio di spesa il quale può, però, non essere rilevante» – conclude la Corte – ove il giudice di merito «accerti l’esiguità del risparmio di spesa derivante dall’omissione delle cautele dovute, in un contesto di generale osservanza da parte dell’impresa delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro (ed in mancanza di altra prova che la persona fisica, omettendo di adottare tali cautele, abbia agito proprio allo scopo di conseguire un’utilità per la persona giuridica, e – quindi – in una situazione in cui l’omessa adozione delle cautele dovute sia plausibilmente riconducibile anche a una semplice sottovalutazione del rischio o ad un’errata valutazione delle misure di sicurezza necessarie alla salvaguardia della salute dei lavoratori), ai fini del riconoscimento del requisito del vantaggio occorre la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quella della tutela della salute dei lavoratori quale conseguenza delle cautele omesse.

La prova, cioè, dell’effettivo, apprezzabile (cioè non irrisorio) vantaggio (consistente nel risparmio di spesa o nella massimizzazione della produzione, che può derivare, anche, dall’omissione di una singola cautela e anche dalla conseguente mera riduzione dei tempi di lavorazione) non desumibile, sic et simpliciter, dall’omessa adozione della misura di prevenzione dovuta».

Gli elementi del modello 231/01

Il sistema di gestione del modello 231/01 dipende dalle caratteristiche dell’impresa, dalle attività che svolge, dai suoi processi produttivi, dai contesti in cui opera e dagli interlocutori con cui interagisce.

Gli elementi principali sono:

  • Individuazione delle aree di rischio,
  • Principali procedure di controllo,
  • Adozione di un codice etico,
  • Istituzione di un organismo di vigilanza: autonomo, terzo ed indipendente,
  • Adozione di un sistema disciplinare e sanzionatorio.

L’obiettivo del modello organizzativo:

  • in primis, delimita le funzioni e le relative responsabilità di ciascun individuo nel rispetto dell’attribuzione dei compiti;
  • in secundis, distingue le responsabilità degli individui da quelle dell’ente.

La sola adozione del modello 231 (MOG), tuttavia, non esclude né limita la responsabilità dell’ente nel caso di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01. Infatti, l’adozione del MOG deve essere assicurata dal rispetto da parte dei destinatari del corretto esercizio dei destinatari. Tale osservanza viene, invero, controllata e vigilata dall’Organismo di Vigilanza. L’ODV ha compiti anche di formazione, perché con solerzia aggiorna e adatta il modello alle esigenze di impresa in continuo divenire.

Le possibili sanzioni

Gli enti responsabili vengono sanzionati oltre che con sanzioni pecuniarie, anche con sanzioni interdittive:

  • l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
  • l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
  • il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
  • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.

Il modello organizzativo 231 non è obbligatorio ma è consigliabile per evitare le conseguenze che derivano dalla commissione di un reato da parte di un soggetto interno alla società in posizione subordinata o in posizione apicale. Quando efficacemente predisposto ed attuato, impedisce o quantomeno riduce l’applicazione di sanzioni sia pecuniarie sia interdittive e di misure cautelari a carico dell’impresa.

Tra i benefici, si consideri che l’adozione di un modello 231/2001 rappresenti un requisito essenziale per l’incremento del punteggio del “rating di legalità” di un’impresa.

Autore: Dott.ssa Elisabetta Postiglione

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