Lo scorso dicembre il Senato ha approvato il maxiemendamento che ha sostituito il disegno di legge del primo Decreto Ristori, prevedendo l’entrata in vigore anticipata di una parte delle modifiche previste nel Codice della Crisi al fine di fronteggiare la crisi economica aggravata dalla pandemia da Covid-19.
La decisione è giunta dopo che le nuove misure erano state rimandate, in forza dell’art. 5 del D.L. 23/2020, al 1 settembre 2021 anziché al termine originario del 15 agosto 2020.
L’entrata in vigore anticipata è stata approvata anche dalla Camera dei Deputati, giungendo quindi ad avere piena efficacia con la conversione in legge del decreto ristori, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.319 del 24/12/2020.
Le principali novità, tutte contenute nell’allegato 1 qui consultabile, sono diverse.
Fra tutte, la più importante riguarda sicuramente l’estensiona a favore anche dei soci illimitatamente responsabili degli effetti dell’accordo di composizione della crisi proposta dalla società, di cui fanno parte, ai propri creditori.
Inoltre, i componenti del medesimo nucleo famigliare, compresi coniuge, parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto, potranno presentare un’unica procedura di composizione della crisi allorquando siano conviventi o qualora il sovraindebitamento abbia un’origine comune. In tal caso, le somme attive e passive rimarranno distinte, salvo il compenso all’OCC competente che sarà ripartito in misura proporzionale ai debiti dei membri del nucleo famigliare richiedenti l’accesso alla procedura.
Nel caso in cui siano presentate piu’ richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotterà i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza, in questo caso, appartiene al giudice adito per primo.
Inoltre, la proposta di piano del consumatore potrà prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo.
Infine, la proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore potranno prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore ove esistente se lo stesso, alla data del deposito della proposta, avrà adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizzerà al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
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