L’articolo 17 del Decreto-legge n. 41/2021, c.d. “decreto sostegni” del 22 marzo 2021, entrato in vigore il giorno successivo, al titolo II – “Disposizioni in materia di lavoro” tra le altre misure, consente dal 1° aprile al 31 dicembre 2021, agli imprenditori, sempre nel rispetto del termine di ventiquattro mesi complessivi, di prorogare o rinnovare una sola volta, senza l’apposizione di alcuna causale, i contratti e le somministrazioni a tempo determinato per ulteriori 12 mesi. Alla luce del comma 1 dell’articolo 17 sono azzerate le precedenti proroghe o rinnovi stipulati senza condizione a partire dal 23 marzo. La nuova normativa permette, pertanto, l’instaurazione di nuovi rapporti a termine senza l’apposizione di alcuna condizione.
Essendo il 31 dicembre 2021 il giorno ultimo di instaurazione del rapporto (rinnovo) o della prosecuzione dello stesso, attraverso l’istituto della proroga se ne ricava che gli effetti possono ben esplicarsi nel corso del 2022. Lo scopo è quello di favorire la ripresa economica svincolando questi rapporti di lavoro dalle limitazioni collegate al loro regolare istaurarsi come previste dalla normativa precedente. I cambiamenti normativi non incidono sugli altri istituti correlati al contratto a tempo determinato: quali il computo dei dipendenti e il diritto di precedenza anche se vi è da dire che tale ultimo aspetto continua a restare privo di impianto sanzionatorio.
Per quanto riguarda le Agenzie di Lavoro che somministrano personale è stato inserito un ulteriore periodo nel comma 1 dell’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 81/2015 che recita “Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’Agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore in somministrazione, per il quale l’Agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. Anche questa disposizione ha efficacia fino al 31 dicembre 2021 il che vuol dire che tutte le missioni svolte da lavoratori assunti dall’Agenzia a tempo indeterminato non vengono calcolate nel periodo di durata massima dei contratti a termine, di modo che, legittimamente, senza alcun onere o pericolo per il datore di lavoro, si può sforare il tetto dei ventiquattro mesi previsti dall’articolo 19 o quello, eventualmente, indicato dalla contrattazione collettiva.
Avvocato Vito S. Manfredi