La manus iniectio – legge 3/2012
La legge 27 gennaio 2012, n. 3 cosiddetta “ legge salva suicidi” disciplina (oramai da un decennio a questa parte) una tipologia di concordato per comporre le crisi di liquidità del singolo debitore, al quale non si possono applicare le ordinarie procedure concorsuali.
Tra le varie procedure disciplinate dalla predetta norma, negli articoli 8 e ss., vi è la procedura rubricata “L’accordo di composizione della crisi” (1).
L’accordo di composizione della crisi
L’accordo di composizione della crisi si può compiutamente definire come una proposta fatta dal debitore (in stato di sovraindebitamento) (2) ai creditori, con importi e tempi definiti per saldare (almeno in parte) i propri debiti (3).
Il requisito fondamentale e necessario per arrivare a finalizzare la predetta procedura vale a dire per giungere all’omologa dell’accordo, appare essere il consenso favorevole di almeno il 60% dei crediti (4).
Difatti, dall’articolo 11 comma 1 – l.3/2012 in cui si prevede genericamente che nel caso di voto favorevole “I creditori fanno pervenire … dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e’ stata loro comunicata. Ai fini dell’omologazione di cui all’articolo 12, e’ necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti”.
Tuttavia nel caso di dissenso dei creditori, (nel silenzio della norma), si ritiene che gli stessi debbano esprimere un parere “validamente espresso” (5).
Pertanto, con tale locuzione (dissenso) si deve intendere non un mero rifiuto senza motivazione, richiedendo la giurisprudenza (6) un parere sì negativo ma anche argomentativo di tutte le circostanze. Nel caso di specie l’omologa non è la soluzione conveniente rispetto alla liquidazione del patrimonio e di conseguenza non vi è la fattibilità dell’accordo di composizione della crisi.
In altre parole, il creditore che non aderisce alla proposta del debitore deve indicare qualcosa in più di un semplice dissenso.

Cram Down: cosa succede quando il creditore è l’Agenzia delle Entrate
Ma vieppiù: nel caso in cui il creditore risultasse essere l’Agenzia delle Entrate ovvero un ente assistenziale o previdenziale, occorre rilevare che ai sensi dell’articolo 12, comma 3 – quater, L. n. 3/2012:
“Il tribunale omologa l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria (c.d cram down) quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”(7).
In questo modo il legislatore attribuisce al Tribunale il potere di omologa dell’accordo di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte di Equitalia.
Alla luce di quanto esposto si comprende come la volontà del legislatore sia quella di garantire una maggior tutela del debitore contro le ingiustificate resistenze dell’amministrazione.
La norma ha riconosciuto un potere generalizzato al Tribunale rispetto al comportamento dell’amministrazione finanziaria che non aderisca ad una proposta conveniente e che quindi non soddisfi a pieno gli interessi pubblichi.
L’orientamento del Tribunale di Milano
Il tribunale di Milano ha ritenuto che “la predetta disposizione deve ritenersi operante anche rispetto ai crediti vantati dagli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie in tal modo delineando una procedura di adesione coattiva dell’amministrazione finanziaria alla proposta d’accordo, sempre che sussistano i presupposti indicati dal predetto comma.
Ha altresì precisato che in relazione alla procedura dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento deve ritenersi che la mancanza di adesione sia integrata quando, come nel caso in esame, vi sia stato il rigetto espresso alla proposta, dal momento che l’accoglimento di tale opzione interpretativa risulta indotto dal principio del silenzio assenso, operante nella procedura concorsuale in parola, tale per cui se il creditore tributario o contributivo non si esprime sulla proposta di accordo a lui rivolta dal debitore, si ha per consenziente; con la conseguenza che se la c.d. adesione coatta risultasse limitata al caso del creditore silente, l’istituto di nuova introduzione non risulterebbe in grado di produrre alcun effetto novativo nell’ordinamento, dal momento che si tratterebbe di una conseguenza che la legge già riconnette al silenzio assenso” (8).
Autore: Dottor Fabio Zanoni
Note
1 Tra gli altri: F. Cesare, C. Valcepina, “Sovraindebitamento dalla tutela del debitore al recupero del credito” (Giappichelli Editore)
2 La Legge 3/2012, all’art. 6 prevede che “sussiste una situazione di sovraindebitamento nel momento in cui vi è un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina al rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente”.
3 Attraverso gli scritti di Cicerone, Gaio Mario e Aulo Gellio scopriamo che alla persona fisica-debitore si applicava la cosidetta “manus iniectio“ vale a dire, il debitore doveva entro 30 giorni saldare il proprio debito, al termine del quale se non pagava veniva arrestato. Nei 60 giorni successivi se era ancora inadempiente finiva ai lavori forzarti presso il creditore e doveva provvedere da solo alla propria sussistenza oppure si nutriva con la farina che il creditore non doveva fargli mancare. Successivamente se non era in grado di adempiere e nessuno garantiva per lui, veniva venduto al mercato e se nessuno era interessato a lui, veniva ucciso.
4 Legge 3/2012 – art 7 – CAPO II Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio Sezione prima Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento – § 2 Accordo di composizione della crisi – Art. 11 Raggiungimento dell’accordo.
5 Tribunale La Spezia, 28 Febbraio 2019. Est. Gaggioli in www.ilcaso.it
6 Confronta la giurisprudenza menzionata in seguito vale a dire nota 8 e 9.
7 Comma inserito, con effetto dal 25 dicembre 2020, dall’art. 4-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
8 Si vedano: Tribunale Palermo, 02 Novembre 2021. Est. Lupo in www.ilcaso.it, Tribunale di Milano – Sezione Fallimentare Ufficio di Milano – Il Giudice Designato, dott. Carmelo Barbieri, R.G. 131/2021- 25.02.2022 in www.Tribunale.Milano.it; Altri provvedimenti che accolgono tale tesi: Tribunale