Il piano di liquidazione ex legge 3/2012

Scopo principale della Legge 3/2012 è quello di disciplinare la fattispecie del Sovraindebitamento e di proporre al debitore in crisi diverse soluzioni con le quali poter fronteggiare il suo stato di insolvenza.

Tra le soluzioni proposte dalla Legge in questione abbiamo il Piano di liquidazione; quest’ultimo è finalizzato alla liquidazione del patrimonio del soggetto che si trovi in stato di crisi o insolvenza. Attraverso La liquidazione del patrimonio dunque, si procede con la vendita di tutti i beni del debitore, fatti salvi quelli impignorabili, e la cessione dei suoi crediti.

A differenza delle altre soluzioni disciplinate, possono ricorrervi tutti i soggetti in grado di accedere alla disciplina descritta per il sovraindebitamento. Inoltre, nella liquidazione del patrimonio non è previsto un piano di ristrutturazione del debito, ma solamente la formazione dello stato del passivo e successivamente la vendita dei beni del debitore al fine di distribuire il ricavato tra i creditori. I requisiti di accesso vengono disciplinati all’art. 14-ter l.3/2012.

Quanto alla procedura, il debitore vi accede mediante domanda autonoma o per conversione. Alla domanda di accesso è importante allegare anche la relazione dell’organismo di composizione della crisi, nella quale sono descritte le ragioni del sovraindebitamento nonché il giudizio sull’attendibilità della documentazione prodotta.

Successivamente il Giudice dichiara aperta la liquidazione con decreto e nomina il Liquidatore. Quest’ultimo dovrà redigere l’inventario dei beni e di comunicare ai creditori la possibilità di partecipare alla liquidazione, attraverso l’invio, entro un termine stabilito.

Al termine della liquidazione il Giudice, verificata la conformità con quanto previsto nel programma, provvede a svincolare le somme e a ordinare la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni, dichiarando chiusa la procedura.

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