Nel caso di dimissioni volontari, così come anche in caso di licenziamento (fatta eccezione per l’ipotesi di giusta causa), il preavviso è dovuto comunque per evitare di recare danni eccessivi all’altra parte.
Per capire quanto sia il preavviso che il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro, è normalmente necessario fare riferimento al CCNL applicabile, che disciplina le tempistiche. La durata può essere legata alla categoria di servizio (operai o impiegati), all’anzianità di servizio, a particolari esigenze del datore di lavoro, oppure all’inquadramento contrattuale del lavoratore.
Come si presentano le dimissioni volontarie
Le dimissioni volontarie devono essere presentate in modalità telematica, attraverso il modulo di dimissioni online sul portale Clic Lavoro, messo a disposizione dal Ministero del Lavoro. In alternativa è possibile rivolgersi a Sindacati, enti abilitati o Consulenti del Lavoro. Tranne rari casi, infatti, non è più ammessa la lettera di dimissioni “cartacea”, con la conseguenza che il preavviso decorrerà solamente dal momento in cui risulteranno ufficialmente trasmesse le dimissioni per via telematica.
Le dimissioni cartacee sono ammesse in alcuni casi particolari, ossia per:
- i lavoratori domestici, quali colf e badanti;
- i lavoratori nel pubblico impiego;
- i lavoratori ancora in prova (il periodo di prova infatti è periodo di recesso ad nutum, ossia libero);
- i lavoratori marittimi;
- i co.co.co.;
- i tirocini / stage.
Da quando decorre il preavviso?
Il preavviso decorre dal momento in cui è conosciuto telematicamente dall’altra parte; non hanno valore, in questo senso, né dimissioni cartacee né orali. Tuttavia, ai fini di computarlo correttamente, si considerano tutti i giorni di calendario (non solamente quelli lavorativi), a meno che non vi sia un diverso accordo su base individuale o collettivo.
Nel caso di dimissioni cartacee o licenziamento, il preavviso decorre da quando è portato a conoscenza dell’altra parte nelle modalità e con le procedure indicate dalla legge.
Il preavviso può essere interrotto?
Vi sono alcuni eventi che interrompono la decorrenza del preavviso. Questi sono:
- ferie
- malattia e infortunio
- maternità
Per esempio, il godimento di una settimana di ferie, slitterà la decorrenza del preavviso di una settimana, con la conseguenza che il lavoratore, ove non voglia incorrere in trattenute, dovrà prestare la propria attività lavorativa per una settimana ulteriore rispetto a quanto inizialmente preventivato. Si segnala comunque che è sempre possibile una espressa rinuncia concordata dalle parti, tale per cui il mancato rispetto del periodo di preavviso non dia luogo a risarcimento.
In qualsiasi caso, possono essere regolarmente fruite le ore di permesso maturate.
Cosa succede in caso di mancato preavviso
In caso di mancato preavviso, la parte che subisce il danno a causa dell’assenza di preavviso, avrà facoltà di ricevere o trattenere un risarcimento da parte dell’altra parte.
Nel caso, quindi, in cui il lavoratore si dimetta senza rispettare il dovuto periodo di preavviso, il datore di lavoro avrà facoltà di trattenere l’indennità di mancato preavviso. Allo stesso modo, nel caso in cui il datore di lavoro licenzi il lavoratore senza permettergli di prestare attività lavorativa per il periodo di preavviso, il lavoratore avrà diritto alla corresponsione di indennità per mancato preavviso (fatta salva l’ipotesi di licenziamento per giusta causa).
Le seguenti casistiche non sono tenute al rispetto dell’obbligo:
- il lavoratore che si dimette per giusta causa, o il datore di lavoro che recede per giusta causa;
- le parti che per mutuo consenso si accordano diversamente;
- la lavoratrice madre che si dimette entro un anno di età del bambino;
- il lavoratore che si dimette durante il periodo di prova, o il datore che recede per non superamento del periodo di prova;
- in caso di promozione ad una qualifica superiore, con conseguente costituzione di nuovo rapporto continuo.