La questione relativa alla decorrenza della prescrizione dei crediti da lavoro, e quindi, in concreto, al lasso di tempo entro cui è possibile proporre azione per recuperare quei crediti, è stata fortemente dibattuta in giurisprudenza negli ultimi anni.
In particolare, l’orientamento precedente stabiliva che:
– nelle aziende con meno di 15 dipendenti, la prescrizione decorresse dalla cessazione del rapporto;
– nelle aziende con più di 15 dipendenti, i crediti si prescrivessero in costanza di rapporto.
Tuttavia, il Jobs Act e la Legge Fornero hanno apportato delle modifiche significative alla disciplina dei licenziamenti, introducendo un regime di applicazione selettiva delle tutele. La tutela reintegratoria trova infatti uno spazio molto più limitato.
Già negli anni ’60 e ’70, la Corte Costituzionale aveva preso una posizione ben precisa. La dichiarando incostituzionale la decorrenza in costanza di rapporto della prescrizione di crediti di lavoro. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, il timore del licenziamento poteva scoraggiare un dipendente a vantare pretese in questo senso mentre ancora assunto.
La novità sulla prescrizione dei crediti da lavoro: Corte di cassazione, sentenza 6 settembre 2022 n. 26246
La Corte di Cassazione è intervenuta recentemente sulla questione, stabilendo che i crediti di lavoro si prescrivono in cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Si tratta di una sentenza storica, che ribalta i precedenti orientamenti giurisprudenziali, tuttavia coerente con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale.
Infatti, secondo la Cassazione, la Riforma Fornero ed il Jobs Act, non prevedendo la reintegra come soluzione per “ogni illegittima risoluzione”. Questo implica che non sia garantita alcuna stabilità in tal senso, al contrario delle normative precedenti. Ciò che ora trova applicazione è un regime fortemente selettivo per le tutele, ove la tutela indennitaria (che si concretizza in un risarcimento per licenziamento illegittimo) trova notevole spazio.
Pertanto, secondo la Cassazione, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modificato da Jobs Act e Riforma Fornero, manca di presupposti che garantiscano una tutela adeguata e predeterminata delle fattispecie di risoluzione (ove, per sempio, si impugni il licenziamento). In questo senso, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non gode di regime di stabilità.
Di conseguenza, per tutti i crediti e diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della Riforma Fornero (n. 92 del 18 luglio 2012), il termine di prescrizione decorrerà dalla cessazione del rapporto di lavoro anche per le aziende con più di 15 dipendenti (e pertanto con requisiti dimensionali di cui all’art. 18 Statuto dei Lavoratori).