Processo tributario: rinvio udienze e sospensione termini

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/2020, ha fornito chiarimenti in merito a quanto previsto nell’83 del Cura Italia e nell’art. 36 del Decreto Liquidità e con un comunicato stampa del 16 aprile, ha informato di aver emanato una circolare, la n. 10/E, contenente le istruzioni sul rinvio delle udienze tributarie e la sospensione dei termini processuali. 

La Circolare n. 10/E del 16 aprile 2020 fornisce chiarimenti in tema di:

  • rinvio delle udienze,
  • sospensione dei termini,

relativamente ai procedimenti tributari, ed in riferimento agli articoli:

Rinvio delle udienze

L’art. 83, c. 1, del Cura Italia, dispone che “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”, mentre, ai sensi del c. 21 dell’articolo 83, le disposizioni dello stesso articolo, in quanto compatibili, si applicano anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie. A ciò si aggiunga che l’art. 36, c.1, del dl n. 23/2020 (“Liquidità Italia”), statuisce che il termine del 15 aprile 2020 (previsto dall’art. 83, c. 1 e 2, del d.l. n. 18/2020 è prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal c. 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Ne consegue che le udienze già fissate nell’intervallo temporale tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020, vengono rinviate d’ufficio.

Fanno eccezione i procedimenti:

  • di sospensione cautelare della esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione, 
  • la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (quale, ad esempio, quello finalizzato alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato).

Sospensione dei termini processuali

Le disposizioni sulla sospensione dei termini, con l’ulteriore estensione della finestra temporale dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 prevista dal Dl “Liquidità” (n. 23/2020), secondo il documento in questione, sono da intendersi di “amplissima portata” e con riferimento a tutti gli adempimenti processuali, tra cui:

  • la proposizione dell’appello, del ricorso per cassazione e del controricorso, dell’atto di riassunzione,
  • la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente,
  • l’integrazione dei motivi di ricorso,
  • la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali.

Al contrario, la sospensione non opera su ulteriori termini, quali:

  • quelli relativi ai procedimenti cautelari, 
  • quelli soggetti alla sospensione di nove mesi prevista dall’art. 6 del Dl n. 119/2018, in tema di definizione agevolata delle liti pendenti, 
  • quello del 31 maggio 2020 concernente il pagamento della quinta rata relativa alla predetta definizione agevolata.

Sospensione termini per proporre il ricorso di primo grado e per la conclusione del procedimento di mediazione

Sono stati inoltre sospesi:

  • il termine per la proposizione del ricorso di primo grado da parte del contribuente,
  • il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, relativo alle controversie di valore non superiore a 50.000 euro,
  • il termine di 20 giorni per il versamento del totale, ovvero della prima rata, delle somme dovute sulla base dell’accordo di mediazione raggiunto tra le parti.

Termini che iniziano durante il periodo di sospensione

L’art. 83, c. II, secondo periodo del dl n.18/2020 (“Cura Italia”), statuisce che “Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”. Per l’effetto, viene spiegato nella Circolare, ove il termine inizi a decorrere nell’intervallo temporale incluso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020, l’inizio di detto termine viene automaticamente posposto al 12 maggio 2020. Ad esempio, per un accordo di mediazione semmai concluso durante il periodo di sospensione, come in data 9 marzo 2020, il termine per il versamento dell’intera somma dovuta o della prima rata decorre dal 12 maggio 2020, con scadenza al 31 maggio 2020.

Fonte: Altalex

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