Discutere di tecnologia in termini di Responsabilità implica in primo luogo una riflessione sulla fiducia da parte dei consumatori sulla sicurezza e sulla affidabilità dei prodotti e dei servizi offerti dall’utilizzo della IA.
Come sottolinea il Parlamento Europeo, “il concetto di “responsabilità” svolge un duplice ruolo di vitale importanza nella nostra vita quotidiana: da un lato, garantisce che una persona vittima di un danno o pregiudizio abbia il diritto di chiedere un risarcimento alla parte di cui sia stata dimostrata la responsabilità di tale danno o pregiudizio e di ricevere il risarcimento dalla stessa e, dall’altro lato, fornisce incentivi economici alle persone fisiche e giuridiche affinché evitino sin dall’inizio di causare danni o pregiudizi, nonché quantifica l’esposizione all’obbligo di risarcimento dei loro comportamenti”.
Nel quadro vigente è, infatti, fondamentale trovare un giusto equilibrio tra “l’efficace ed equa tutela delle potenziali vittime di danni e pregiudizi e, allo stesso tempo, la disponibilità di una sufficiente libertà di azione per consentire alle imprese (…) di sviluppare nuove tecnologie e nuovi prodotti e servizi”[1].
Nel tentativo di dare maggiore certezza, armonizzazione e solidità nella tutela giuridica per le vicende che interessano la responsabilità dell’Intelligenza Artificiale, la Commissione Europea ha pubblicato il 28 settembre 2022 una direttiva di rivisitazione e armonizzazione delle normative dei singoli Stati Membri in materia.
Lo sviluppo tecnologico pone, infatti, un importante quesito sull’efficacia delle regole del passato per la regolamentazione e tutela risarcitoria per i danni ai consumatori di dispositivi caratterizzati da una sofisticata tecnologia.
La proposta della Commissione Europea rappresenta una prima e rilevante svolta per risolvere le problematiche interpretative su questo tema.
Si può considerare un prodotto IA alla stessa stregua in qualsiasi altro prodotto?
Definizione di Intelligenza Artificiale
La difficoltà riguarda l’identificazione di quel soggetto a cui imputare l’evento lesivo. La responsabilità civile presuppone in via generale che chi cagioni il danno sia capace di intendere e volere. Tant’è che viene previsto all’articolo 2046 del Codice civile che il soggetto non capace di intendere e volere al momento del fatto commesso non risponde delle conseguenze derivanti dall’evento lesivo.
Al momento in cui ci si riferisce alla intelligenza artificiale quindi bisognerebbe prima di tutto fare una prima riflessione sul che tipo di prodotto sia l’IA.
Per un completo approfondimento della definizione di Intelligenza Artificiale si troverebbe non solo una, ma più definizioni.
Da una pubblicazione del Parlamento Europeo del 2020, ritroviamo le seguenti caratteristiche e definizione: “L’intelligenza artificiale (IA) è l’abilità di una macchina di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l’apprendimento, la pianificazione e la creatività. L’intelligenza artificiale permette ai sistemi di capire il proprio ambiente, mettersi in relazione con quello che percepisce e risolvere problemi, e agire verso un obiettivo specifico. Il computer riceve i dati (già preparati o raccolti tramite sensori, come una videocamera), li processa e risponde. I sistemi di IA sono capaci di adattare il proprio comportamento analizzando gli effetti delle azioni precedenti e lavorando in autonomia”[2].
Quando si parla di IA non ci si riferisce ad un qualsiasi oggetto, ma di uno strumento di elaborazione di dati (“un processo decisionale automatizzato”), prestabiliti e immessi nella sua “scatola nera” (“black box”) da un soggetto esterno; e una delle due caratteristiche è la sua capacità di autoapprendimento (“machine learning”).
Da questo si apre il quesito su come inquadrare giuridicamente questo nuovo protagonista all’interno della cornice regolamentare per la tutela contro i danni.
Una prima ipotesi: la responsabilità dei danni cagionati dal produttore
Il Parlamento Europeo ha prospettato, con la risoluzione del 20 ottobre 2020, la possibilità di ricorrere alla responsabilità oggettiva del produttore.
Questo ha un’importante conseguenza dal punto di vista probatorio in quanto prescinde dalla prova da parte del danneggiato della colpa del produttore. Il danneggiato quindi si troverebbe nella posizione di dover fornire la prova del danno subito, del difetto e del nesso di causalità.
Tuttavia, il pregiudizio, che deriva dal malfunzionamento di un dispositivo caratterizzato da una certa tecnologia, presuppone la conoscenza di una tecnica sofisticata, di difficile comprensione per l’utente medio. Pertanto, il Consumatore Medio avrà una particolare difficoltà nell’adempimento del suo onere probatorio.
Una tutela ad hoc
Una valida soluzione sarebbe quella dell’introduzione di una nuova e autonoma disciplina avente come fulcro un’inversione dell’onere probatorio a favore del consumatore.
La proposta della Commissione prevede, quindi, una presunzione in merito: 1. al difetto che interessa il dispositivo; 2. al nesso causale tra danno e difetto del prodotto.
Al fine, tuttavia, di trovare un punto di equilibrio tra tutela del Consumatore e Innovazione, la Commissione prospetta per il produttore casi di esenzione da responsabilità. Il produttore sarebbe esonerato, quindi, da responsabilità laddove il difetto del prodotto si realizzasse solo in un momento successivo rispetto alla sua immissione nel mercato, così da non risultare più soggetto al potere di controllo dello stesso.
Per alcuni questa soluzione non appare definitiva. E ciò non dovrebbe mai esserlo, in quanto la strategia per il futuro deve fare leva proprio su un dialogo costante tra innovazione tecnologica e costruzione (o ricostruzione) di un più efficace regime giuridico.
[1] Risoluzione del parlamento Europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per l’intelligenza artificiale (2020/2014(INL). Avaiable at: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0276_IT.html.
[2] Parlamento Europeo (2020) “Che cos’è l’intelligenza artificiale e come viene usata?”, Società. Avaiable at: https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200827STO85804/che-cos-e-l-intelligenza-artificiale-e-come-viene-usata.