Quali sono i criteri guida a cui deve ispirarsi l'azione del medico nell'esecuzione di un intervento altamente innovativo?

Responsabilità medica: interventi innovativi e ruolo delle linee guida quale parametro di valutazione della condotta del medico

La responsabilità medica è un tema delicato e costantemente al vaglio della Suprema Corte. Il 24 maggio 2021 è stato eseguito con successo il primo intervento al mondo su un paziente over 60 con patologia degenerativa alla colonna lombare, realizzato con tecnica mini invasiva su due differenti distretti corporei in un’unica seduta operatoria. Il paziente era affetto da patologia che non gli permetteva di deambulare regolarmente, e richiedeva pertanto uno specifico intervento innovativo alla colonna vertebrale.

L’intervento, peraltro connotato da un decorso operatorio rapido, è stato realizzato da un team di neurochirurghi guidati dal Dottor Christian Capuano nonchè di ortopedici guidata dal Dottor Enrico Rasia Dani e rappresenta un passaggio importante nell’evoluzione medica: uno degli aspetti più rilevanti concerne l’autonomia decisionale del medico, che in questo caso ha pianificato modalità di esecuzione dell’intervento e possibili esiti post operatori sulla scorta delle proprie competenze, nonché dei dettami della scienza medica acquisiti, nonché predisposto un modulo di consenso informato ad hoc, sottoposto con congruo anticipo al paziente e impostato in modo specifico per la tipologia di intervento prefissata.

Nell’approcciarsi ad un qualcosa mai eseguito prima, indubbiamente residua una sfera di variabili per affrontare le quali il medico non può trovare il conforto del precedente, proprio in quanto in questo caso inesistente.

Quali sono i criteri guida a cui deve ispirarsi l’azione del medico nell’esecuzione di un intervento altamente innovativo?

L’art. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24 recita: “Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali”.

Dalla lettura della predetta norma sono evincibili alcuni corollari: il medico può spingersi “oltre” le linee guida quando le specificità del caso concreto lo richiedano e, aldilà delle linee guida e delle conoscenze acquisite, possono fungere da criteri ispiratori anche le buone prassi clinico assistenziali.

Le buone pratiche clinico-assistenziali, però, esistono quando l’intervento è ben consolidato; cosa succede quando le buone prassi ancora non sono state definite?

Responsabilità medica e l’orientamento della Cassazione

La sentenza della Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, n. 30998 sembra fornire un responso al quesito anzi posto.

L’assunto di partenza è l’identificazione del nesso di causalità: questo sussiste non solo quando la condotta alternativa corretta avrebbe avuto « serie ed apprezzabili » probabilità di successo, ma anche quando avrebbe avuto probabilità « ragionevoli », e comunque superiori alle probabilità di insuccesso.

Quid est se il medico se ne discosta, ad esempio perché l’intervento che si accinge ad eseguire non è mai stato effettuato prima e, pertanto, non esistono precedenti che possano fungere da linee guida?

La Corte di Cassazione afferma che le cosiddette linee guida sono solo “un parametro di valutazione della condotta del medico, ma ciò non impedisce che una condotta difforme dalle linee guida possa essere ritenuta diligente, se nel caso di specie esistevano particolarità tali che imponevano di non osservarle”.

Sembra di poter concludere che, nell’alveo degli interventi di frontiera, la tematica giuridica della responsabilità medica debba necessariamente trovare un temperamento nel più generale canone civilistico della diligenza professionale di cui all’articolo 1176 del codice civile, che al secondo comma recita “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”, unito a canoni di ragionevolezza da valutarsi in relazione al caso concreto. Sarà il medico, quindi, a determinare la migliore prassi in relazione all’intervento da effettuarsi.

Autore: Avv. Daniele Paci

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