Il Tribunale di Milano, con una interessante e recentissima pronuncia (Sentenza Sez. I, n. 1351 del 12/02/2020), torna a pronunciarsi sulla natura contrattuale della responsabilità della Struttura Sanitaria nei confronti del paziente, nonché sul ruolo degli ausiliari.
Il caso trae origine dalla citazione avanzata dagli eredi della paziente nei confronti dell’Istituto Clinico, per ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, permanenti e temporanei subiti dalla stessa a seguito di intervento chirurgico eseguito senza indicazione alcuna e nonostante il parere dell’anestesista che aveva attribuito alla paziente una classe di rischio anestesiologico ASA III.
L’Istituto clinico costituitosi ha evidenziato l’assenza di responsabilità propria e dei propri sanitari perché l’intervento era indicato e correttamente eseguito ed ha contestato le somme richieste a titolo di risarcimento, perché ritenute eccessive e sproporzionate.
La Suprema Corte ha statuito che l’accettazione del paziente nella struttura deputata a fornire assistenza sanitaria e ospedaliera comporta la conclusione di un contratto atipico “di spedalità”.
L’obbligazione scaturente dal contratto genericamente detta di assistenza sanitaria, ha un contenuto complesso, perché comprende sia la prestazione medica o chirurgica principale sia una serie di obblighi cd. accessori, consistenti nella messa a disposizione del personale medico, ausiliario e infermieristico, dei medicinali e delle attrezzature tecniche necessarie e nelle prestazioni latu sensu alberghiere comprendenti il ricovero e la fornitura di alloggio, vitto e assistenza al paziente fino alla sua dimissione.
Se la struttura si avvale della “collaborazione” dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell’esplicazione dell’attività del terzo per l’adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa “in eligendo” degli ausiliari o “in vigilando” circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento dell’obbligazione, realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l’avvilimento dell’attività altrui per l’adempimento della propria obbligazione, comportante l’assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino.
La struttura medica risponde, quindi, a titolo contrattuale per la mancata o scorretta esecuzione di ciascuna delle prestazioni ricomprese nell’obbligazione assunta, ivi inclusa la prestazione medica principale.
Autore: Avv. Daniele Enrico Paci oppure postato da Lsc Lex