Prospettive di diritto del lavoro comparato
Da diversi anni è in corso un intenso dibattito sullo status dei lavoratori delle piattaforme (i cosiddetti rider), tra cui Uber, Glovo, Deliveroo, e molti altri.
Ci sono state, nel corso degli anni, due posizioni nettamente contrastanti. Da un lato, le aziende / piattaforme sostengono che i collaboratori debbano essere considerati necessariamente lavoratori autonomi, mentre, dall’altra parte, i rider sostengono la natura subordinata della loro attività lavorativa. Questi due punti di vista opposti possono essere ricondotti a diverse sentenze in varie giurisdizioni, tra cui la la sentenza della Corte Suprema di Cassazione Italiana del 24 Gennaio 2020 (Sentenza Cassazione Civile n. 1663 del 24-01-2020), la sentenza della Corte Suprema del Regno Unito del 19 febbraio 2021 ela sentenza della Corte di Cassazione Francese del 4 Marzo 2020.
I rider in Italia
La citata sentenza n. 1663/2020 della Corte Suprema di Cassazione Italiana riguardava la piattaforma Foodora ed i suoi rider. In questo caso, tra le principali argomentazioni presentate da Foodora vi era il fatto che
(I) i rider hanno l’autonomia e la libertà di decidere quando lavorare e dove lavorare, e
(II) non sono state imposte sanzioni disciplinari alle perdite causate dai rider quando quest’ultimi avrebbero accettato una richiesta di servizio per poi non presentarsi all’indirizzo determinato, o quando avrebbero accettato una richiesta di servizio per cancellarla subito dopo.
La Sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione italiana, nella sentenza del 24 gennaio 2020, ha confermato che l’art.2 del Decreto Legislativo 81/2015 (Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015) non introduce una nuova categoria intermedia di rapporti di lavoro, rimanendo valida la suddivisione tra le due grandi categorie di lavoro autonomo e lavoro subordinato, ma ha l’obiettivo di salvaguardare i lavoratori che operano nella “zona grigia tra autonomia e subordinazione”, rendendoli soggetti all’applicazione della normativa in tema di lavoro subordinato qualora siano rispettate tre specifiche caratteristiche.
Queste tre caratteristiche sono in relazione alla “personalità della prestazione”, la “continuità” di essa e “l’etero-organizzazione”, che si verifica qualora le “modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate dal committente”. L’articolo 2 del Decreto Legislativo in esame stabilisce inoltre che questa disposizione si applica anche in casi in cui la modalità di esecuzione della prestazione è organizzata tramite piattaforme digitali.
In conclusione, la Corte di Cassazione Italiana ha stabilito che i rider di Foodora, e in generale tutti coloro che svolgono un lavoro in cui le tre caratteristiche summenzionate sono identificate, sono soggetti all’applicazione della legge che disciplina il lavoro subordinato. In definitiva, quindi, i rider sono da considerarsi alla stregua di lavoratori subordinati.
Gli autisti Uber nel Regno Unito
La sentenza della Corte Suprema del Regno Unito summenzionata riguardava specificamente la piattaforma Uber e se gli autisti Uberdovessero essere considerati lavoratori subordinati o autonomi. In questa sentenza, Uber ha presentato cinque argomenti principali per difendere la sua tesi secondo cui gli autistidi Uber dovevano essere esclusivamente considerati lavoratori autonomi.
Le argomentazioni difensive di Uber sono legate al fatto che:
(I) i servizi sono forniti esclusivamente per i passeggeri o per coloro che ordinano pasti a domicilio e non per il loro datore di lavoro, come invece sarebbe il caso per i dipendenti in un tradizionale rapporto di lavoro subordinato;
(II) i rider e gli autisti di Uber sono sotto contratto con i passeggeri o i clienti in generale, e non con Uber stesso
(III) Uber B.V., società di capitali con sede in Olanda, svolge un ruolo limitato nel lavoro complessivo dei rider o degli autisti: la sua unica funzione è quella di fornire loro servizi tecnologici e di essere una sorta di agente incaricato della riscossione dei pagamenti
(IV) non esiste alcuna incoerenza tra i termini del contratto di lavoro scritto e il vero accordo tra le parti, e
(V) i rider e gli autisti di Uber hanno una notevole autonomia ed indipendenza nello svolgimento del loro lavoro.
La Sentenza della Corte Suprema del Regno Unito
La Corte Suprema del Regno Unito, nella sua sentenza pronunciata in data 19 febbraio 2021, ha sottolineato cinque caratteristiche chiave del rapporto tra Uber e i suoi rider, che l’ha portata a dichiarare che i rider di Uber sono ‘lavoratori subordinati’ e non “appaltatori indipendenti” (l’equivalente dei lavoratori autonomi secondo il diritto inglese).
È importante notare che la legge britannica include una terza categoria di professionisti: i workers, ossia una figura assimilabile ai nostri lavoratori parasubordinati. Questa categoria, che rappresenta una via di mezzo tra le due grandi categorie, non esiste in molti altri sistemi giuridici, tra cui, ad esempio, quello francese, in cui, invece, vi è solo la netta distinzione tra lavoro subordinato e autonomo.
Il primo motivo che ha portato la Corte Suprema del Regno Unito a dichiarare lo status dei rider e/o autisti di Uber come lavoratori parasubordinati è legato alla prenotazione della corsa e alla tariffa. La Corte ha sostenuto che, quando un Uber rider è prenotato sulla piattaforma da un cliente, è Uber stessa che impone la tariffa del rider e quest’ultimo non ha alcuna libertà discrezionale nella scelta della tariffa.
La seconda ragione riguarda i termini del contratto, in particolare il fatto che i termini in base ai quali i rider o gli autisti di Uber forniscono i loro servizi sono stabiliti esclusivamente da Uber stessa ed i rider non hanno alcuna voce in capitolo.
L’argomentazione seguente riguarda il fatto che la scelta del rider di accettare o meno le richieste dei clienti è limitata da Uber. In particolare, se si supera una certa soglia di rifiuti o annullamenti delle richieste di viaggio, l’autista viene automaticamente disconnesso dall’app per un lasso di tempo di 10 minuti, rendendo impossibile il lavoro per quel lasso di tempo.
Un’ulteriore considerazione concerne la quantità di controllo esercitato da Uber sui propri collaboratori, compresa l’implementazione di un sistema di rating da parte di quest’ultimo, richiesto ai passeggeri dopo ogni viaggio. Una valutazione costantemente sotto la media richiesta dava luogo, a seguito di avvertimenti, all’estinzione del rapporto lavorativo.
Infine, la Corte sosteneva che Uber limita la comunicazione tra il rider ed il passeggero al minimo necessario per fornire il servizio, facendo in modo che non si instauri alcun tipo di rapporto con il passeggero che possa estendersi al di là di un singolo viaggio.
Gli autisti Uber in Francia
La sentenza della Corte di Cassazione Francese riguardava anch’essa gli autistidi Uber. Tra i vari argomenti espressi da Uber vi è il fatto che
(I) l’accordo tra Uber e gli autistinon è un contratto di lavoro
(II) non vi è alcun rapporto di subordinazione tra Uber ed i driver, che invece sarebbe il caso se quest’ultimi dovessero essere dipendenti,
(III) Uber svolge un controllo e supervisione limitata sugli autisti, e
(IV) non è possibile dichiarare l’esistenza di un contratto di lavoro solamente perché la piattaforma fissa il prezzo dei servizi forniti.
La sentenza della Corte di Cassazione francese
Per quanto riguarda la Cour de Cassation francese, la Corte ha concluso che un contratto di lavoro può sussistere nei casi in cui le persone fisiche, che devono schedarsi nei registri o repertori elencati nell’articolo L.8221-6 del Codice del lavoro francese, forniscono servizi secondo termini e condizioni che li pongono in un rapporto di subordinazione giuridica permanente rispetto all’obbligato principale.
La Corte, inoltre, dichiara che, conformemente a quanto confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione Francese (Soc., 13 nov. 1996, n p.m. 94- 13187, Boll. V n p.m. 386, Société générale), il rapporto di subordinazione giuridica è caratterizzato dall’esecuzione di un lavoro sotto l’autorità di un datore di lavoro che ha il potere di impartire ordini e istruzioni, di vigilare sull’esecuzione del lavoro, e di sanzionare il lavoratore subordinato per eventuali violazioni.
Pertanto, a seguito di quanto confermato nella giurisprudenza sopra citata, un rapporto di lavoro subordinato può considerarsi costituito nei casi in cui le persone fisiche, lavorando all’interno di un servizio organizzato, siano soggette ad una struttura in cui il datore di lavoro determina unilateralmente i termini e le condizioni di esecuzione del lavoro.
Conclusioni
In generale, svariate giurisdizioni a livello europeo stanno andando nella direzione di considerare rider e autisti delle varie piattaforme alla stregua di lavoratori subordinati o quantomeno parasubordinati, e non, come asserito dalle piattaforme, lavoratori autonomi. Oltre alla sentenza storica sovracitata della Corte di Cassazione italiana n. 1663/2020 nei confronti di Foodora, la giurisprudenza italiana si è espressa ulteriormente sul punto, riconoscendo, ad esempio, lo status di lavoratore subordinato ad un rider di 49 anni che lavorava esclusivamente per Glovo per un numero considerevole di ore a settimana (Tribunale di Palermo, sentenza n. 3570/2020 del 24 novembre 2020). Importante in questo senso anche la recentissima sentenza della Procura di Milano datata 24 febbraio 2021, che, a seguito di una maxi indagine partita a luglio 2019, ha stabilito la natura del rapporto di lavoro parasubordinato dei rider. La procura ha dato alle aziende (Uber Eats, Foodinho, Just Eat e Deliveroo) 90 giorni di tempo per inquadrare 60.000 rider interessati dal provvedimento come co.co.co anziché autonomi, e pertanto con le relative tutele, e ha inoltre irrogato sanzioni per 733 milioni di euro da versarsi nel caso di inadempimento.
Autore: Alessia Galeotalanza
Bibliografia:
DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 – Normattiva
Sentenza Cassazione Civile n. 1663 del 24/01/2020 – Sentenze La Legge per Tutti
Le collaborazioni autonome alla luce della sentenza n. 1663/2020 della Corte di Cassazione | 4cLegal
Uber BV and others (Appellants) v Aslam and others (Respondents) (supremecourt.uk)20200304_arret_uber_english.pdf (courdecassation.fr)