La riforma del Processo Civile entrerà in vigore a partire dal 30 giugno 2023 e avrà lo scopo di velocizzare i tempi della giustizia civile.

La Nuova Riforma del Processo Civile: cosa cambia e quando

A partire dal 22 giugno 2022, sono entrate in vigore le modifiche al processo civile previste dalla legge 206/2021.

Il Governo ha altresì approvato i decreti attuativi propri pochi giorni fa, il 28 luglio, confermando così la possibilità di raggiungere gli obiettivi del PNRR – almeno per quanto riguarda la riforma civile – promessi all’Unione Europea. 

All’unico articolo composto da 44 commi della legge n.206 si aggiungono, quindi, i 51 articoli dei decreti attuativi, i quali entreranno in vigore il 30 giugno 2023, andranno a modificare numerose aree del processo civile, al fine di velocizzare i tempi della giustizia italiana.

In particolare, gli interventi più rilevanti riguardano gli istituti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), il processo di cognizione di primo grado e l’esecuzione forzata.

Vediamo le novità più importanti:

ADR[1]

Il ricorso alla mediazione quale condizione di procedibilità verrà estesa ad alcune materie e, più precisamente, in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura.

Nel giudizio di cognizione, l’attore/ricorrente dovrà aver già esperito il procedimento di mediazione nelle materie in cui è condizione di procedibilità, prima di adire il giudice ordinario. Tale condizione si considererà avverata se il primo incontro davanti al mediatore si concluderà senza l’accordo di conciliazione.

Sono previsti inoltre nuovi incentivi fiscali per il ricorso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

ESECUZIONE FORZATA

Addio al rilascio della formula esecutiva: basterà la mera attestazione di conformità della copia al titolo originale.

Riguardo al pignoramento, il creditore avrà dalla sua la sospensione dei termini di efficacia dell’atto di precetto, così che – munito di titolo esecutivo e di atto di precetto – possa ricercare i beni da pignorare.

Sono anche ridotti i tempi per la procedura di liberazione dell’immobile quando è occupato sine titulo o da soggetti diversi dal debitore.

La riforma prevede anche l’introduzione di nuove tutele quali ad esempio:

  • una più ampia attività di controllo del giudice dell’esecuzione nelle operazioni di vendita;
  • l’introduzione di specifiche regole riguardanti la vendita privata nel procedimento di espropriazione immobiliare, prevedendo che il debitore possa essere autorizzato dal giudice dell’esecuzione a vendere direttamente il bene pignorato, per un prezzo non inferiore al suo valore di mercato;
  • vengono estesi gli obblighi antiriciclaggio anche agli aggiudicatari e l’introduzione dell’obbligo per il giudice di verificare l’avvenuto rispetto di tali obblighi ai fini dell’emissione del decreto di trasferimento; e
  • viene istituita presso il Ministero della Giustizia una “Banca dati nazionale per le aste giudiziali”.

IL PROCESSO DI COGNIZIONE DI PRIMO GRADO

La novità principale riguarda i nuovi termini:

  • Tra il giorno della notificazione dell’atto di citazione e dell’udienza di comparizione delle parti dovranno intercorrere almeno 120 giorni liberi (se la notifica deve effettuarsi in Italia);
  • il convenuto dovrà costituirsi almeno 70 giorni prima dell’udienza – e dovrà indicare mezzi di prova e documenti nella comparsa di risposta, proponendo tutte le sue difese;
  • a pena di decadenza attore e convenuto potranno, con memorie integrative 40 giorni prima dell’udienza 183 proporre domande ed eccezioni conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del terzo o del convenuto, precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni;
  • almeno 20 giorni prima dell’udienza di trattazione le parti possono replicare alle nuove domande ed eccezioni e almeno 10 giorni prima replicare alle nuove eccezioni e indicare prove contrarie; e
  • Il giudice dovrà fissare, entro 90 giorni dall’udienza di comparizione personale delle parti, l’udienza per l’assunzione delle prove.

Nell’atto introduttivo della causa, inoltre, gli elementi a corredo della domanda dovranno essere esposti in modo chiaro e specifico.

Ancora, nell’atto di citazione dovranno indicarsi anche due ulteriori avvertimenti: che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Infine, la competenza del Giudice di Pace è ampliata alle cause di valore sino a 15 mila euro e sino a 30 mila per le cause relative a sinistri da circolazione di veicoli e natanti.


[1] Acronimo che indica le “alternative dispute resolution”, vale a dire, “sistemi di risoluzione alternativa delle liti”,  “alternativi” al Tribunale.

Autore: Dottoressa Giorgia Corvasce

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