EVOLUZIONE STORICA
All’interno del più ampio mandato della Banca Centrale Europea, sul controllo e gestione del mercato dei capitali e della creazione infrastrutture per il pagamento (ai sensi del combinato disposto dell’articolo 127 paragrafo 2 del T.F.U.E.[1], degli articoli 3[2] e 22[3] del Protocollo 4 sullo Statuto del S.E.B.C. , Sistema Europeo delle Banche Centrali) si è evidenziata la necessità d’instaurare a livello comunitario, un unico sistema di regolamento dei pagamenti tra i paesi aderenti all’Unione, ed una più stretta collaborazione tra quelli che aderiscono alla Moneta Unica.
Tale esigenza, in realtà, era avvertita già in epoca precedente alla stipula del Trattato sull’Unione Europea e del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea: già nel 1999 per quanto riguarda il sistema dei pagamenti all’ingrosso denominato T.A.R.G.E.T. (Trans-european Automated Real-time Gross-settlement Express Transfer) 2008 alla creazione del sistema T.A.R.G.E.T.2, che ha comportato la nascita di un’unica piattaforma per il regolamento dei pagamenti all’ingrosso di dimensione comunitaria.
Sebbene quindi l’integrazione nel sistema dei pagamenti fosse già avvenuta con successo per quanto riguarda i pagamenti all’ingrosso, rimaneva da sciogliere il nodo relativo al sistema dei pagamenti al dettaglio.
La creazione del Sistema Europeo delle Banche Centrali (S.E.B.C.) stimola la nascita della Single Euro Payments Area (S.E.P.A.): vengono introdotti degli schemi di pagamento uniforme e venivano adeguate le strutture di compensazione dei pagamenti.
Nel 2002 l’industria bancaria europea crea l’European Payment Council (E.P.C.). Compiti del EPC sono:
- – Standardizzazione (rulebook) dei credit transfer (S.C.T.);
- – Standardizzazione (rulebook) dei direct debt (S.D.D.);
- – Standardizzazione (rulebook) dal sistema SEPA card framework (relativo alle carte di credito).
La Commissione Europea, in questo quadro di collaborazione tra le strutture pubbliche (Banca Centrale Europea, Commissione) e private (E.P.C.) ha emanato:
- – il regolamento 260 del 2012, che ha comportato la migrazione di tutti gli operatori al sistema S.E.P.A. a partire dal 1° febbraio 2014[4];
- – il regolamento 2560 del 2001 poi sostituito da regolamento 924 del 2009[5] riguardante l’obbligo di applicare le medesime tariffe alle operazioni di pagamento condotte nello stesso stato e nei confronti dei paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo da parte delle imprese che forniscono servizi di pagamento (P.S.P.); infine
nel 2017, sulla spinta dell’European Payment Council, la Commissione ha spronato all’adesione al sistema dei credit transfer istantanei, che si affianca al sistema SCT relativo ai credit transfer tradizionali[6].
L’adesione a quest’ultimo protocollo da parte dei fornitori di servizio di pagamento, è volontario.
A differenza del sistema TARGET2, il sistema per il regolamento dei pagamenti al dettaglio è rimasto frammentario. La BCE, nell’ambito nel proprio mandato teso a favorire la circolazione dei capitali e alla creazione di un sistema di pagamenti di livello europeo si pone al centro della creazione del sistema TIPS – TARGET Instant Payment Settlement.
IN COSA CONSISTE IL TIPS
La complessità della materia bancaria e delle procedure per la compensazione e l’ordinato svolgimento delle transazioni bancarie, non consentono di approfondire (in questa sede) la tematica, la quale esula dal quadro introduttivo del sistema TIPS che stiamo delineando e descrivendo ma può riassunta come di seguito.
L’ordinante conferisce in carico approprio PSP (Prestatore di Servizi di Pagamento, ad esempio: la propria banca, istituto di moneta elettronica, etc.) di trasferire una somma di denaro sul conto del beneficiario; in seguito il PSP dell’ordinante invia la richiesta al C.S.M. (Clearing Settlement Mechanism) il quale, dopo aver effettuato le operazioni di (i) verifica della disponibilità liquida; e (ii) compensazione delle varie posizioni di credito addebito tra il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante e del beneficiario.
In seguito, si inoltra l’ordine al PSP del beneficiario; il PSP del beneficiario invierà una risposta di rifiuto o accettazione del versamento. In caso di accettazione i fondi saranno immediatamente disponibili sul conto del beneficiario mentre in caso di rifiuto verrà inviata notifica al PSP dell’ordinante dell’avvenuto rifiuto.
Il Clearing Settlement Mechanism può essere gestito anche da infrastrutture automatizzate chiamate Automated Clearing Houses. Sebbene questo sistema sia molto efficiente per via della sua automazione, e sua opera a livello nazionale, quindi ancora lontano dall’obiettivo di creare una piattaforma paneuropea.
Occorre infine rilevare che il sistema TIPS è strutturato per regolare i pagamenti adottando multiple valute, a patto che le Banche Centrali dei Paesi che adottano divise diverse dall’Euro stipulino apposite convenzioni con la BCE. Tuttavia, i conti di ordinante e beneficiario dovranno essere denominati nella stessa valuta perché il sistema TIPS non include una funzione di conversione automatica.

GOVERNANCE
Il sistema tips adotta una doppia struttura di governance, divisa in governance interna e governance esterna.
La governance interna è a sua volta articolata su due livelli:
1. la Banca Centrale Europea costituisce il primo livello di governance, assumendo le decisioni strategiche di evoluzione del servizio TIPS;
2. Le banche centrali nazionali svolgono i compiti delegati dalla B.C.E. e da queste si aggiungono i Market Infrastructures Board che si occupano del coordinamento nella gestione e manutenzione della struttura TIPS.
La governance esterna invece è costituita dal TIPS Consultative Group (TIPS-CG): questo organo fornisce agli organi di cover interna di prima secondo livello chiarimenti e pareri per le decisioni strategiche da adottare.
PROCEDURA DI ADESIONE: UNA RAPIDA DESCRIZIONE
L’evoluzione storica, il regolamento europeo 924 del 2009, il mercato stesso richiedono oramai agli intermediari finanziari identificabili in banche, fornitori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica (tutti identificati dall’acronimo P.S.P.) l’adesione allo schema delineato dal European payment Council relativo al Single Euro Payment Area (SEPA).
Seconda fase del procedimento di adesione è la selezione del Network Service Provider[7] che consentirà al PSP di accedere all’ European Single Market Infrastructure Gateway (E.S.M.I.G.) l’interfaccia di accesso alle strutture interbancarie dell’Unione Europea. Selezionato il Network Service Provider si passa alla fase tre del processo di adesione: la gestione dei messaggi di pagamento all’interno del quadro definito dalle User Detail Functional Secification (U.D.F.S.): questo passaggio prevede anzitutto una fase di testing in ambiente controllato al fine di conseguire la certificazione e conseguentemente passare all’offerta del servizio al pubblico.
Infine, per gli operatori sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia vi è la necessità di spostare liquidità dal Real Time Gross Settlement (R.T.G.S.) ai conti TIPS.
CONCLUSIONE
La necessità di utilizzare una struttura paneuropea per regolare i pagamenti al dettaglio, ha comportato la benefica collaborazione tra strutture pubbliche e private nell’adozione di pratiche standardizzate e nella definizione unitaria della tipologia di servizio e controlli sugli operatori che certamente sarebbe da emulare in tutti gli altri settori di competenza delle autorità comunitarie.
I recenti sviluppi della piattaforma, da un lato con lo studio promosso dalla B.C.E. in collaborazione con Riksbank e Banca d’Italia (nel suo ruolo di fornitore di servizi di infrastrutture di mercato per l’Eurosistema) sulla possibilità di superare il limite originario del sistema TIPS, legato alla necessità che i conti di ordinante e beneficiario siano denominati nella stessa valuta, e dall’altro il più recente esperimento condotto da Banca d’Italia e l’Arab Regional Payments Clearing and Settlement Organization (A.R.P.C.S.O.)[8], sembrano muoversi nella direzione del superamento di tale limite originario e nella direzione dell’offerta di un sistema molto più ampio della regolazione dei pagamenti al dettaglio, avente scala globale, rendendo l’Euro sempre più una valuta centrale nel complesso degli scambi globali.
Autore: Avv. Luigialberto Febbrile
Note
[1]articolo 127 paragrafo 2 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea:
“[…] I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti:
— | definire e attuare la politica monetaria dell’Unione, |
— | svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell’articolo 219, |
— | detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri, |
— | promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. […]” |
[2] Articolo 3 delProtocollo 4 sullo Statuto del Sistema Europeo delle Banche Centrali
Compiti
“3.1. Conformemente all’articolo 127, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, i compiti fondamentali assolti tramite il SEBC sono:
— | definire e attuare la politica monetaria dell’Unione; |
— | svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell’articolo 219 di detto trattato; |
— | detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri; |
— | promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. […]” |
[3] Articolo 22 delProtocollo 4 sullo Statuto del Sistema Europeo delle Banche Centrali
Sistemi di pagamento e di compensazione
“[…] La BCE e le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la BCE può stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all’interno dell’Unione e nei rapporti con i paesi terzi. […]”
[4] Articolo 6 del regolamento 260 del 2012
“Termini
1. Entro il 1° febbraio 2014, i bonifici sono eseguiti conformemente ai requisiti tecnici di cui all’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4, e ai punti 1 e 2 dell’allegato.
2. Entro il 1° febbraio 2014, gli addebiti diretti sono eseguiti conformemente all’articolo 8, paragrafi 2 e 3, e ai requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1, 3, 5, 6 e 8 e ai punti 1 e 3 dell’allegato.[…]”
[5] Articolo 3 del regolamento 924 del 2009
“Commissioni per i pagamenti transfrontalieri e i pagamenti nazionali corrispondenti
1. Le commissioni applicate da un prestatore di servizi di pagamento a un utilizzatore di servizi di pagamento per i pagamenti transfrontalieri in euro sono uguali a quelle applicate da tale prestatore di servizi di pagamento per i corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore effettuati nella valuta nazionale dello Stato membro in cui è situato il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore di servizi di pagamento.
1 bis. Le commissioni applicate dal prestatore di servizi di pagamento all’utilizzatore di servizi di pagamento per i pagamenti transfrontalieri nella moneta nazionale dello Stato membro che ha notificato la decisione di estendere l’applicazione del presente regolamento alla sua moneta nazionale conformemente all’articolo 14 sono uguali a quelle applicate da tale prestatore di servizi di pagamento all’utilizzatore di servizi di pagamento per i corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore e nella stessa valuta.
2. Nel valutare, a fini di conformità con il paragrafo 1, il livello delle commissioni per un pagamento transfrontaliero, il prestatore di servizi di pagamento individua il pagamento nazionale corrispondente.
Le autorità competenti definiscono linee guida intese a identificare i pagamenti nazionali corrispondenti nei casi in cui lo ritengano necessario. Le autorità competenti cooperano attivamente nell’ambito del comitato dei pagamenti istituito in conformità dell’articolo 85, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE per garantire la coerenza delle linee guida relative ai pagamenti nazionali corrispondenti.”
[6] Nasce lo SCT-INST
[7] L’elenco dei Network Service Provider è disponibile sul sito della B.C.E..
[8] Comunicato stampa consultabile al link https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2021-02/cs_congiunto_esperimento_BUNA_TIPS_ITA.pdf